Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni
356 JULIO GARCÍA MARTIN íratta unicamente della parrocchia. Forse per questo l’argomento non è trattato dagli autori36 37. A dire il vero nemmeno lo aveva fatto il precedente Codice, nonostante a quell’epoca il regime giuridico delle missioni fosse abbastanza differente da quello del diritto comune delle diocesi, ma a tale situazione diede risposta la S.C. de Propaganda Fide con l’istruzione Cum a pluribus del 25 luglio 192038, ehe considerava i missionari come vicari del Superiore ecclesiastico e ai quali applicava le disposizioni sui quasi-parroci entro il possibile. La figura del missionario semplice, senza l’incarico di quasi-parroco o vicario, non era stata studiata dagli autori e tutto quanto si diceva del missionario era per equiparazione al parroco o quasi-parroco39. Ma il Codice attuale ricono- sce laqualifica di missionario in senso giuridico e tecnico anche ai laici, religiosi o meno. E questo certamente è un ufficio ehe deve essere determinato. Indirettamente tali funzioni sono accennate da alcuni canoni. Infatti, i c. 787, 788, 851 determinano quello ehe costituisce lo specifico del lavoro del missionario e, di conseguenza, quali sono le funzioni proprie, specifiche. Questo silenzio puo sembrare normale e comprensibile se si tiene conto deU’avvicinamento delle missioni e del diritto missionario al diritto comune portato avanti anche dal nuovo Codice40, manifestato dai principi di equiparazione delle missioni alle diocesi (c. 368) e dei loro superiori ecclesiastici ai Vescovi diocesani (c. 381, § 2). Ma bisogna avvertire ehe tale equiparazione non è assoluta, il ehe vuol dire ehe sono ammesse delle eccezioni, corne è stato indicato sopra. Per principio, le clausole eccezionali di questi canoni riconosco- no qualche peculiarità a tutte le chiese particolari non costituite in diocesi, quindi alie missioni, e, di conseguenza, ai loro superiori ecclesiastici e collaborateur. Secondo questi principi i missionari presbiteri possono essere equiparati, non assolutamente, ai parroci e quasi-parroci. 36 C. PER L’ E V ANGELIZZAZIONE DEI Popoli, Guida pastorale Le giovani chiese per i sacerdoti diocesani delle chiese dipendenti della Congregazione per 1’Evangelizzazione dei Popoli, in D. X. Andrés (a cura di), Leges Ecclesiae post Codicem editae, VIII, Roma 1998, n. 5356, coi. 11684-11726. 37 Come esempio, da ultimo Retamal, Comentario (nt. 24), 174. L. Chiappetta, II Codice di Diritto Canonico, Roma 21996, II, 34—35. 38AAS 12 (1920) 331-333. 39 Cf. G. Vrománt, Ius missionariorum, tom. II, De personis, Bruxelles 1929; V. Bartoccetti, Jus constitutionale missionum, Torino 1947; X. PAVENTI, Breviarium iuris missionalis, Romae 1961; A. Santos Hernández, Derecho misional, Santander 1962; J. A. Eguren, De condicione iuridica missionarii, Neapoli 1962. Gli autori citati presentano tutti lo stesso schema o indice di Vromant. 40 Cf. Lee, I. Ting Pong, Il Diritto Missionario nel Nuovo Codice di Diritto Canonico, in Aa.Vv. La Nuova Legislazione Canonica (Studia Urbaniana 19), Roma 1983, 405-421; García Martín, L’azione missionario (nt. 6), 41-44.