Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze
ISTITUTI RELIGIOSI CLERICALI E LAICALI 335 docendi et sanctificandi”, in modo da suggerire e documentare con sufficiente ampiezza analitica la consistenza e supremazia clericale maggiore della figura. 3.1. Note definitorie della potestà deli’ordinario Soltanto dalla somma o ammontare organico, simultaneo e indissociabile delle cinque categorie o note seguenti: 1°) non regime pieno né della Chiesa né di una Chiesa particolare; 2°) possesso di potestà ordinaria (propria o vicaria); 3°) indole clericale delflstituto religioso; 4°) carattere pontificio dei medesimo; e 5°) ufficio di superiore maggiore dei titolare, puö sorgere il nucleo di identificazione e di differenziazione degli Ordinari religiosi e della loro potestà. Percio, la loro potestà: 1°) per non essere piena né sulla Chiesa né su una Chiesa particolare, si distingue adeguatamente dalla potestà degli Ordinari per antonomasia ehe sono gli Ordinari dei luogo; 2°) per essere ordinaria, si distingue adeguatamente dalla delegata ma non dalla propria né dalla vicaria; 3°) in base alfindole clericale delflstituto, si distingue adeguatamente, ma esclusivamente, dalla potestà dei superiori degli Istituti laicali e richiede il sacramento delfordine nel suo titolare; 4°) sulla base del carattere pontificio dei Istituto, si distingue adeguatamente dalla potestà dei superiori degli IVCR anche clericali, ma di diritto diocesano; 5°)e infine, per la condizione necessaria di superiore maggiore ehe deve avere il titolare, si distingue adeguatamente da quella dei superiori e dei capitoli locali dei medesimo Istituto e a fortiori degli altri. D’altra parte, in quanto alia natura della potestà, gli Ordinari religiosi devono avere: 1 °) potestà esecutiva; 2°) potestà esecutiva ordinaria; 3°) “saltem” potestà esecutiva ordinaria; 4°) e infine, soltanto rispetto ai propri sudditi secondo il diritto proprio delflstituto. 3.2. Obblighi e diritti delf Ordinario religioso Prima di avviare f analisi separata degli obblighi e delle facoltà delf ordinario, sono necessarie due distinzioni: la prima, fra obblighi e diritti di un ufficio; e la seconda, fra i tre munera della Chiesa percettibili in ogni ufficio ecclesiastico. In quanto alia distinzione fra obblighi e diritti, bisogna sottolineare la chiarezza, precisione e determinazione con le quali il legislatore canonico distingue “obligationes et iura” costitutivi degli uffici ecclesiastici, nella norma generale del I libro46 determinando ehe sono queste due categorie a costituire la cornice e la portata di quegli uffici, e ehe le due categorie viste insieme, ma diversificate, devono avere il doppio fronte di provenienza del diritto universale e/o proprio, oppure della competente autorità ehe abbia costituito un ufficio; di conseguenza si deve decisamente respingere la riduttiva semplificazione ehe 46 Detta norma è contenuta nel c. 145 § 2.