Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze
334 DOMINGO J. ANDRES GUTIERREZ Osservazione e constatazione analoga a quanto detto dal FERRARIS e il BOUIX, si puè fare rispetto al documentato trattato sui Vescovi e sui Prelati del Card. VIVES, alla vigilia della promulgazione del CIC 191739. d) II CIC 1917 raccoglierà e restringerà la tradizione secolare precedente, nella fonte immediatamente e direttamente fondante 1’attuale norma in vigore40. La formula consistette nel conferimento del titolo di Ordinario a tutti i detentori di un ufficio episcopale e quasi-episcopale e a tutti i superiori maggiori delle religioni clericali esente in rapporto tuttavia ai propri sudditi, sia ehe svolgano detti uffici in forma stabile sia ehe lo facciano in forma interina suppletoria. Prima e dopo il canone principe sulPordinario, decine e decine di canoni usano la parola, sparsa in tutti i libri del CIC 1917. Quattro anni dopo la promulgazione del CIC 1917, nel 1921, il primo trattato sul Vescovo avrà come significativo titolo De Episcopi seu Ordinarii ex novo Codice Canonico iuribus et obligationibus4'. L’attuale Codice di diritto canonico, nel canone principe sulla materia42, aggiunge all’elenco dei CIC 1917, i nuovi Vicari Episcopali e sostituisce gli esenti con i clericali di diritto pontificio, dovendo noi, per logica dei diritto, aggiungere a quest’ultimi43, tutti loro rispettivi Vicari, perché anche questi sono superiori maggiori44. A questi Vicari religiosi sono dedicate le pagine che seguono. 3. L’Ordinario religioso nel Codice vigente Per motivazioni di brevità e volendo approfittare di un mio scritto recente sul terna45, rimandando ai miei scritti precedenti citati in sede di nota, mi limitera a sviluppare soltanto i due aspetti delle note definitorie della potestà che detiene l’ordinario e dei suoi obblighi e diritti di ufficio intorno ai “munera regendi, communiter dicitur, Ecclesiam esse monarchiam aristocratia temperatam”. 39 J. C. VIVES (cura et studio), De dignitate et officiis Episcoporum et Praelatorum. Tractatus Canonico-morales, Romae 1905. 40Cioè, nel c. 198 CIC 1917, fonte dei vigente c. 134 CIC 1983. 41 A. Bevilacqua, De Episcopi seu Ordinarii ex novo Codice Canonico iuribus et obligationibus, Romae 1921, 425. 42Cioè, nel c. 134 CIC 1983, la cui fonte immediata é il c. 198 CIC 1917. 43 Cioè, ai superiori degli IVCR e SVA clericali di diritto pontificio, si devono aggiungere i loro vicari in forza dei c. 620. 441 vicari religiosi si aggiungono ai rispettivi superiori dei quali sono vicari, per le stesse motivazioni per le quali sono anche Ordinari quelli che governano “ad interim” le Chiese particolari, vale a dire per non interrompere il servizio dovuto aile rispettive comunità dei sudditi. 45 Cf. D. J. ANDRES, Los superiores religiosos de Los religiosos según el Código: IV - Estatuto especifico de Los superiores mayores Ordinarios, in Commentarium pro Religiosis et Missionariis 79 (1998) 159-191.