Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

322 DOMINGO J. ANDRÉS GUTIERREZ Tra i criteri definitivi, si distingue quello formale del riconoscimento da parte della Santa Sede come IVC appartenente ad una categoria e non ad un’altra. Questo criterio unisce tutti gli altri. (32) II concetto di IVC laicale si sforza di non essere semplicemente negativo ma solo in parte lo consegue, poiché in definitiva Fasse sostanziale consiste nel non esercizio istituzionale dell’ordine sacro. Per questo c’é molto mondo e missione positiva, ma la tecnica redazionale, nasconde tutto cio affinché lo scoprano da sé gli IVC laicali. Nel Codice risulta essere radicalmente distinto un IVC clericale da uno laicale. Riguardo al primo esistono decine e decine di canoni ehe attribuiscono ai superiori soprattutto maggiori importanti facoltà di governo, di magistero e di santificazione, dei quali sono privi i moderatori dei secondi. Per cui, una eventuale categoria di IVC misti présenta grandi difficoltà aggrovigliate le une alie altre sebbene siano risolubili dalla suprema Autorité, poiché si traita di disposizioni positive mutabili ed adattabili.» IV. LA NUOVA FISIONOMIA EMERGENTE DEGE! ISTITUn LAICALI Questa nuova fisionomia puo essere suggerita e documentata da quattro angolature convergenti, nelle quali ho sottodiviso questa sezione; angolature ehe si riversano tutte ed influiscono sugli IVCR laicali: 1. Positività della laicità La qualifica “clericale” o “laicale” é, per sua natura, propria dell’essere e dell’agire delle persone battezzate ehe, rispettivamente, diventino chierici o restino laici; successivamente e consequenzialmente, la stessa qualifica potrà essere estesa all’essere e all’agire specifici degli enti tramite i quali quelle persone possano trovare sbocchi operativi istituzionalizzati ehe canalizzino adeguatamente le esigenze di quell’essere e di quell’agire personali. In ottemperanza a questo assioma e rispettando logicamente le sue esigenze, vengono codificate le nuove associazioni clericali di fedeli e i nuovi Istituti di vita consacrata clericali mediante due definizioni perfettamente parallele: a) finalisticamente impostate(i) sull’esercizio dei sacramento dell’ordine; b) go- vemativamente rette(i) da chierici; c) formalmente riconosciute(i) “uti tales(ia)” della competente Autorité gerarchica della Chiesa.12 Analogamente, con la medesima ottemperanza e rispetto, si puo conferire più carica positiva esplicita ad una eventuale definizione congiunta e simultanea 12 Cf. c. 302, per le associazioni laicali; 588 § 2, per gli IVC clericali.

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