Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Giorgio Feliciani: Le conferenze episcopali come fonte di diritto particolare

22 GIORGIO FELICIANI Già negli anni immediatamente successivi alla conclusione del Vaticano II la Santa Sede emana molteplici provvedimenti in tal senso, ma al Sinodo dei vescovi dei 1969 alcuni episcopati esprimono il desiderio ehe “si diano o si lascino competenze maggiori alie conferenze episcopali”. Un voto ehe suscita non poche perplessità. Da un lato si sottolinea la necessità di “fare attenzione” a non togliere al vescovo “l’autorità ehe gli è propria”. Dall’altro si avverte ehe una “potestà troppo grande” delle conferenze “verrebbe a detrimento dell’unità della Chiesa”2. Tali incertezze e difficoltà si ripercuotono sulla attività della Commissione per la revisione del Codice che, in ossequio agli insegnamenti conciliari e ai principi direttivi approvati dal Sinodo dei vescovi del 19673, si propone di lasciare più ampio spazio ai legislatori particolari, soprattutto agli episcopati nazionali e regionali. Tuttavia, con il progredire dei lavori, scompaiono moite delle competenze normative assegnate alle conferenze dagli schemi inviati agli organi di consultazione tra il 1972 e il 1977. Il netto ridimensionamento dei progetti iniziali è probabilmente dovuto alla ferma resistenza di non pochi vescovi, preoccupati ehe una maggior autorità delle conferenze determini una eccessiva restrizione dei loropoteri individuali. E’, infatti, significativo che esso si realizzi soprattutto nello schema del 1980, elaborato sulla base delle osser- vazioni formulate dall’episcopato mondiale, e che in non poche materie sottratte aile conferenze, la competenza non venga riservata alla Santa Sede ma ricono- sciuta ai singoli vescovi diocesani. Aile conferenze viene comunque affidato un rilevante compito nell’attua- zione della nuova codificazione, in quanto, öltre a promuovere l’osservanza della normatíva comune a tutta la Chiesa, sono chiamate a integrarla e specifi- carla in relazione aile diverse esigenze dei tempi e dei luoghi, secondo quanto previsto da numerosi canoni, sparsi nei diversi libri del Codice. E’ pero in- negabile che, in linea di massima, queste competenze non risultano particolar- mente significative poiché, come è stato osservato, in molti casi si riducono alia regolamentazione di materie quanto mai specifiche e delimitate o alia scelta tra alternative già precisamente definite dallo stesso Codice4. Una situazione ehe, almeno nelle intenzioni della Santa Sede, non appare destinata a subire importanti cambiamenti. La lettera apostolica “Apostolos suos”5 da un lato non ritiene possibile “circoscrivere entro un elenco esauriente 2 Synodus extraordinaria Episcoporum, Relatio “Pastor aeternus” de arctiore conjunc­tione Episcoporum Conferendas inter et Sedem Apostolicam, letta il 17 ottobre 1969, approvata il 27 ottobre 1969, in Enchiridion vaticanum. Bologna 1977, 1027-1031. 3 Vedi Principia quae Codicis luris Canonici recognitionem dirigant, n. 5, in Communi­cationes 1 (1969) 81. 4 Vedi J. Manzanares, Las conferendas episcopales en el nuevo código de derecho canonico, in Aa.Vv., Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, I, Perugia 1984, 530. 5 Sulla natura teologica e giuridica delle conferenze dei vescovi, 21 maggio 1998, testo

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