Folia Canonica 2. (1999)
STUDIES - Giorgio Feliciani: Le conferenze episcopali come fonte di diritto particolare
LE CONFERENZE EPISCOPALI COME FONTE DI DIRITTO PARTICOLARE 23 i terni ehe richiedono” la “cooperazione” dei vescovi nell’ambito della confe- renza episcopale (n. 15), ma dall’altro avverte che per l’obbligatorietà delle decisioni di quest’ultima “occorre F intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale” (n. 20). In sintesi: sotto questo profilo il documento pontificio non fa ehe confermare la normatíva vigente. Ai fini di una valutazione critica di tale atteggiamento come pure delle possibili prospettive di un significativo incremento della attività delle confe- renze come fonti di diritto particolare è opportuno tenere presenti varie conside- razioni di diversa natura. C’è innanzitutto da chiedersi se sia da auspicare 1’attribuzione alie confe- renze di un potere legislativo di carattere generale, simile a quello dei concili particolari, e dunque non più circoscritto a singole e specifiche materie, quale ne sia il numero e 1’importanza. Una eventualità espressamente esclusa dall’in- strumentum laboris dei 1987, dove si avvertiva: “attribuire (...) alie conferenze episcopali una competenza generalizzata in materia legislativa equivarrebbe ad attribuire loro, in linea di principio, la stessa dignità e autorevolezza di concili particolari e dei sinodi orientali e potrebbe, inoltre, portare ad una eccessiva limitazione dell’autorità dei singoli vescovi diocesani”6. Mentre non si vede quale inconveniente possa derivare dall’equiparazione ai concili, la preoccupa- zione per la tutela deli’autonómia diocesana merita attenzione. Non si puö, infatti, dimenticare ehe, come ricordato dalla lettera apostolica, le conferenze, a differenza dei concili ehe costituiscono eventi per cosi dire occasionali, hanno “carattere stabile e permanente” (n. 4). Di conseguenza se godessero di un potere legislativo di carattere generale potrebbero condizionare continuamente e in qualunque momento qualsiasi aspetto dei governo delle diocesi. Nulla, invece, si opporrebbe in linea di principio a riconoscere i poteri delle conferenze in materie ben più numerose e importanti di quelle ora previste. Non si puo perö trascurare un dato di fatto: come risulta dalla lettera della Segreteria di Stato dell’8 novembre 19837 certe conferenze hanno incontrato notevoli difficoltà ad emanare la legislazione complementare loro richiesta dalla nuova codificazione. Difficoltà che non devono sorprendere poiché varie tra le 108 conferenze esistenti alla data di promulgazione della lettera apostolica8 sono originale latino in Acta Apostolicae Sedis 90 (1998) 641-658, traduzione italiana nel supplemento all’L’osservatore romano dei 24 luglio 1998. 6 Congregazione per I vescovi, Instrumentum laboris Le conferenze episcopali, sullo status teologico e giuridico delle conferenze episcopali, 1° luglio 1987, IV, n. 3, in Enchiridion vaticanum 10, Bologna 1989, 1299. 7Lettre "Certaines conférences" aux présidents des conférences épiscopales, sur la publication des normes complémentaires, in Communicationes 15 (1983) 135-136. 8 Vedi L’intervento dell’Arcivescovo Julián Herranz, in L’osservatore romano, 24 luglio