Folia Canonica 1. (1998)
STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)
26 PÉTER ERDŐ professione di fede o ad assumere personalmente 1’impegno dell’educazione cattolica. Eppure, nel CIC non viene limitata la libertà dei genitori non battezzati di chiedere 1’ascrizione dei loro figlio ad una Chiesa rituale diversa da quella, alia quale appartiene la persona ehe assume Peducazione cattolica dei figlio. Dato che in tali casi puö presentarsi un vero contraste tra le due normative, perché se la persona incaricata dell’educazione cattolica è di rito orientale, il bambino sarà considerato dal diritto orientale corne cattolico ascritto ad una Chiesa orientale sui iuris, mentre se i genitori chiedono per lui il battesimo in una parrocchia latina, esprimendo la loro volontà di far ascrivere il bambino alla Chiesa latina, in mancanza di qualsiasi legge inabilitante od irritante nel diritto latino ehe lo impedisca, il parroco potrà considerare il bambino come cattolico di rito latino. L’unico destinatario del CCEO, in questo caso, è il "padrino" che certamente non è autorizzato a decidere dell’appartenenza "rituale" del bambino. Per questo sembra molto opportuno, anzi necessario ehe la legislazione -almeno quella particolare- latina, pur rispettando la libertà di scelta dei genitori non cristiani circa 1’appartenenza rituale dei proprio figlio, stabilisca ehe essi devono manifestare la loro volontà di far ascriverlo ad una determinata Chiesa rituale mediante 1’affidamento formale della sua educazione cattolica ad una persona ehe appartenga alia medesima Chiesa sui iuris. Cosï potrebbe essere garantita sia Pannónia fra i due ordinamenti giuridici ehe 1’educazione religiosa del bambino in quella Chiesa rituale, alia quale egli appartiene. III. LA CRESIMA 1. L’amministrazione dei sacramento aifedeli di un’altra Chiesa rituale Prima dei Concilio Vaticano II vigeva una certa disuguaglianza tra i sacerdoti latini aventi 1’induito di conferire il sacramento della confermazione e quelli cattolici orientali. Mentre i sacerdoti latini, debitamente autorizzati,47 potevano cresimare pure i fedeli orientali affidati alie loro cure48 -ma certamente non gli altri (cf. CIC 1917, c. 782, 47 Per es. per il loro ufficio, nel caso di pericolo di morte, cf. SC DiscSacr, decr. Spiritus Sancti munera, 14. IX. 1946, in AAS 38 (1946) 349-354; SC Or, decr. Cum ex canone, 1. V. 1948, in AAS 40 (1948)422-423. 48 SC Or, decr. Cum ex canone, 1. V. 1948, in AAS 40 (1948) 422 («quoties Latini