Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONI INTER R ITU A LI 27 § 4)-, ai sacerdoti orientali era vietata 1’ amministrazione di questo sacramento nei confronti di fedeli orientali di altro rito, se in quel rito il conferimento della confermazione era riservato al Vescovo;49 ma aneor più severamente era proibito loro di cresimare un fedele latino (cf. CIC 1917, c. 782, § 5).50 Certo ehe per la prassi la differenza non era tanto grande, perché la facoltà dei sacerdoti latini, concessa nell’induito generale, si riferiva alie situazioni dei pericolo di morte, e i bambini orientali, se già battezzati, erano regolarmente anche cresimati. Ai sacerdoti orientali, comunque, era vietato anche in pericolo di morte di amministrare la cresima ai latini. Tale di vieto ave va lunghi precedenti storici, tra i quali spicea la decisione dei Sinodo di Zamosc (1720), secondo la quale ai presbiteri cattolici ruteni era vietato confermare i bambini latini quando li avevano battezzati in caso di necessità.51 Questa proibizione è stata diverse volte ripetuta da parte della Santa Sede.52 Nel 1886 la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede ha dato una risposta negativa al dubbio se un sacerdote orientale autorizzato a battezzare un bambino latino possa amministrare assieme al battesimo anche il sacramento della confermazione. Alla risposta è stata aggiunta ritus presbyteri, vi legitimi indulti, Confirmationis Sacramentum valide et licite administrare possunt fidelibus proprii ritus, idem -dummodo constet immediate post Baptismum, uti mos est, iam non fuisse conlatum- conferre valeant fidelibus quoque rituum Orientalium, quorum spiritualis cura ipsis commissa permaneat»); cf. Leo XIII, litt. ap. Orientalium dignitas, 30. XI. 1894; Salachas, L’iniziazione (cf. nt. 3), 119. 49 Cf. Salachas, L’iniziazione (cf. nt. 3), 118 (con un elenco di questi divieti). In alcune Chiese cattoliche orientali i presbiteri prima non avevano la facoltà di confermare, cos! presso i maroniti, gli italo-albanesi, i malabaresi, gli etiopi, i bulgari e quelli di Cipro; cf. J. Kowalczyk, De extraordinario confirmationis ministro. Comparatio inter disciplinam Ecclesiae latinae et Ecclesiarum orientalium, Roma 1969 (Diss. PUG), 40. Sin dal Concilio Vaticano II (OE 14) tutti i sacerdoti orientali hanno la facoltà di amministrare il sacramento della cresima. 50 SC DiscSacr, instr. Sacerdos, cui facultas, 14. IX. 1946, nr. 4, in AAS 38 (1946) 354 («Nefas est presbyteris ritus orientalis, qui facultate vel privilegio gaudent Confirmationem una cum baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus latini ritus»). 51 Sinodo Provinciale dei Ruteni, Zamoác 1720, tit. 3, § 1, in Collectio Lacensis. Acta et decreta conciliorum recentiorum usque ad annum 1870, 7 vol., Friburgi Br. 1870- 1890, II, 563. 52 Cf. per es. SC SOffic, instr. (Ecepusien.), 1782, in Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide; Romae 1907, II, n. 552; SC PropFid, decr. 6. X. 1863, in P. Gasparri - I. Serédi (ed.), Codicis luris Canonici Fontes, 9 vol., Romae 1923-1939, VII, 4859 C.

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