Folia Canonica 1. (1998)
STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)
QESTIONIINTERRITUALI 25 6. Battesimo di figli di genitori non cristiani II figlio dei genitori non battezzati, secondo il Codice orientale, viene ascritto con il battesimo alla Chiesa sui iuris alla quale appartiene «colui ehe si è assunto la sua educazione nella fede cattolica» (CCEO c. 29, § 2, 3°). II Codice latino non contiene nessuna norma espressa al riguardo. Salva l’eccezione ehe il bambino si trovi in pericolo di morte (cf. CIC c. 868, § 2; CCEO c. 681, § 4), per battezzare un figlio di genitori non battezzati, si richiede in tutti e due Codici che almeno uno dei genitori vi consenta, oppure chi ne fa le veci legittimamente (CIC c. 868, § 1, 1°; CCEO c. 681, § 1, 2°).44 Per la liceità del battesimo di un bambino, fuori del caso di pericolo di morte, è necesario ehe non manchi dei tutto la speranza della sua educazione nella religione cattolica (cf. CIC c. 868, § 1, 2°; CCEO c. 681, § 1, 1°). II Codice orientale presuppone ehe i genitori non battezzati devono incaricare un’altra persona (fisica, concretamente indicata) dell’educazione religiosa dei loro figlio (cf CCEO c. 29, § 2, 3° ). II Codice latino non précisa come deve essere garantita la fondata speranza in tali casi. Nelle norme emanate in precedenza dalla Santa Sede45 e nel diritto particolare di diverse diocesi latine perô esistono delle regole che richiedono l’incarico di un cattolico praticante (ehe deve abitare, secondo alcune norme diocesane, al territorio dello stesso comune civile46) per 1’educazione religiosa del bambino di genitori cattolici (o non cattolici o non cristiani) ehe non sono pronti a prestare la 44 II Codice orientale per contio -nel caso ehe i genitori lo richedano espressamente e siano a un tempo impossibilitati, per ragioni fisiche o morali, a presentarsi al loro ministro- autorizza il sacerdote orientale cattolico a battezzare una persona anche per la Chiesa ortodossa (cf. CCEO c. 681 § 5). Secondo alcuni autori, in simili circostanze -vale a dire quando accanto aile due condizioni esteme prescritte dal canone e certificata la ratio legis della norma eccezionale, quando cioè la motivazione della richiesta non è l’indifferentismo, ma proprio al contrario, l’attaccamento incondizionale alla tradizione orientale, in forza della quale l’unico ministro (ordinario) del battesimo è in verità il sacerdote- anche un prete di rito latino sarebbe autorizzato a battezzare, nonostante il fatto ehe il CIC c. 868 a prima vista affermi l’opposto; a questo proprosito védi per es.: P. SZABÓ, A keresztség kiszolgáltatásának elnapolására vonatkozó norma (CIC 868. kán. I. § 2°) értelmezése a párhuzamos keleti jogszabály tükrében, in Hírlevél 1, 1996 december, 19-28. 45 C. DoctrFid, instr. Pastoralis actio, 20. X. 1980, (30), in AAS 72 (1980) 1153. 46 Vedi per es. le rispettive norme della diocesi di Innsbruck (Richtlinien zur Taufpastoral 14, in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 36 [1986] 100-101); cf Erdő, Egyházjog (cf. nt. 31), 344.