Folia Canonica 1. (1998)
STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)
24 PÉTER ERDŐ in un paese di questo genere vige la netta separazione tra Stato e Chiesa collegata con la «neutralità religiosa dello Stato», quei minorenni affidati alie cure dello Stato, ehe non abbiano ancora quattordici anni, avranno bisogno di un’altro «tutore» nominato a questo effetto dal Vescovo, secondo il Codice latino (cf. C1C c. 98, § 2). Pare logico ehe il Vescovo dia questo incarico ai padrini ehe garantiranno 1’educazione cattolica dei battezzato. Queste persone poi non potranno scegliere liberamente la Chiesa rituale per il bambino, perché generalmente non sostituiscono il minorenne in ogni atto che egli sarà autorizzato a porre quando raggiungerà il rispettivo limite di età e, a differenza dei genitori adottivi, non hanno neanche la piena condizione dei genitori. Nel diritto latino, quindi sembra, che siamo di fronte ad una «lacuna legis», che deve essere colmata mediante 1’applicazione della norma orientale valida per i casi analoghi orientali (cf. CCEO c. 29, § 2, 2°; C1C c. 19). Cosî anche i figli di genitorj ignoti ehe vengano battezzati nella Chiesa latina diventeranno di rito latino, se i loro tutori o la persona incaricata dal Vescovo a questo scopo appartengono alia Chiesa latina. Per la certezza dei diritto, sembra utile stabilire quest’ultima regola anche attraverso una legge particolare per i fedeli latini. E da osservare che in questi casi menzionati si tratta di figli di genitori ignoti. Se invece i genitori sono conosciuti, anche se sono già defunti o impediti nell esercizio dei loro diritti, rimane intatta la regola generale, valida sia per i latini che per gli orientali, secondo la quale 1’ascrizione dei figli, ehe non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, dipende dai genitori (C/C c. 111, § 1; CCEO c. 29, § 1). Dopo la morte dei genitori (coniugi), se questi, essendo ascritti a diverse Chiese rituali, nella loro vita, non hanno preso altra decisione al riguardo, i figli apparterranno necessariamente alia Chiesa sui iuris alla quale era ascritto il loro padre. Öltre alla logica dell’esegesi formale dei canoni, questo criterio è anche richiesto dalla nécessité di «venerare, conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio...degli orientali» (UR 15 e).43 Se infatti essi vivono in diaspora, non è sempre facile trovare un padrino o un tutore ehe appartenga alia stessa Chiesa rituale. 43 Enchiridion Vaticanum I, 551.