Folia Canonica 1. (1998)
STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)
QESTIONIINTERRITUALI 23 È da rilevare inoltre ehe i genitori non possono essere ritenuti inabili nel compiere scelte diverse circa l’appartenenza a una Chiesa rituale dei propri singoli figli, per il motivo che nessuna legge è da ritenere irritante 0 inabilitante se non stabilisée espressamente ehe l’atto è nullo o la persona è inabile (cf. CIC c. 10). Il Codice latino, al c. 111, § 1 non contiene alcuna menzione espressa al riguardo. 4. Battesimo di figli di madré non sposata Il Codice latino tace pure sui problema della madré non sposata. Secondo il Codice orientale, il figlio ehe non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, se è nato da madré non sposata, «viene ascritto alla Chiesa sui iuris a cui appartiene la madré» (CCEO c. 29, § 2, 1°). Data la mancanza di una disposizione speciale del CIC suli’argomento, è logicamente necessario che la regola espressa nel CCEO venga applicata anche al figlio della madré non sposata ehe appartiene alla Chiesa latina.42 Se infatti, solo il padre (che non è marito della madré) è membro di una Chiesa orientale sui iuris, il figlio non avrà nessun titolo giuridico per essere ascritto ad una Chiesa orientale cattolica. J. Battesimo di figli di genitori ignoti Se i genitori sono sconosciuti, il figlio ehe non abbia ancora compiuto 1 quattordici anni, secondo il diritto comune orientale, viene ascritto coi battesimo «alia Chiesa sui iuris alla quale sono ascritti coloro alie cui cure è legittimamente affidato» (CCEO c. 29, § 2, 2°). Se si tratta di padre e madre adottivi, loro hanno, anche a questo effetto, la posizione giuridica dei genitori (cf. CIC c. 110; CCEO c. 29, § 2, 2°). Sotto questo aspetto i due Codici concordano. Ma il Codice latino non contiene nessuna regola per il caso, in cui questo «legittimo affidamento» non assuma la forma di una adozione vera e propria. A prima vista potrebbe sembrare ehe nel diritto latino debba applicarsi la norma generale ehe regolamenta la posizione dei tutori (C/C c. 98, § 2). E dato ehe il rispettivo canone fa rinvio alia legge civile dei paese, sia necessario esaminare i diritti dei tutori in ciascun ordinamento giuridico secolare. Esiste pero in diversi paesi Fistituto della tutela statale di minorenni. Se 42 Cf. Prader, La legislazione (cf. nt. 4), 16.