Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

22 PÉTER ERDŐ che hanno la propria gerarchia in un territorio, le formalité di questa dichiarazione dei genitori cattolici di rito diverso e la sua registrazione. Una taie norma puö richiedere, per esempio, ehe la volonté conforme dei genitori di ascrivere il proprio figlio alla Chiesa rituale della madré debba essere dichiarata per iscritto nella parrocchia del battesimo e ehe il parroco debba far menzione di questo fatto nel libro parrocchiale dei battezzati37 (nella rubrica delle osservazioni) e ehe tale richiesta seritta debba esser conservata nell’archivio della parrocchia (cf. CIC c. 535, § 4; CCEO c. 296, §§ 2 e 4). Una questione speciale a questo riguardo puô emergere nel caso in cui i genitori vogliano prendere delle decisioni diverse suli'appartenenza «rituale» dei singoli figli. Il problema si présenta, praticamente, soprattutto quando i genitori abbiano intenzione di seguire il principio secondo cui i figli vengono ascritti alla Chiesa rituale del padre e le figlie a quella della madré. Tale regola vigeva storicamente, per esempio, presso i cattolici di rito ucraino,38 ma in base alla legislazione secolare era diffusa taie mentalité anche nel territorio di appartenenza dellTmpero Asburgico.39 Benchè l’unité della pratica religiosa della famiglia sia un valore speciale da favorire secondo il Concilio Vaticano II (OE 21),40 ciö non di meno l’ascrizione diversa dei figli della stessa famiglia rimane possibile, perché il Codice orientale non parla di decisione sul- l’appartenenza ad una certa Chiesa sui iuris della «proie», ma del figlio (al singolare).41 Taie formula serve anche per l’interpretazione del Codice latino. 37 Cf. Prader, La legislazione (cf. nt. 4), 14. 38 Cf S. Mudryj, De transitu ad alium ritum (a byzantino-ucraino ad latinum), 2Romae 1973, 87-91; W. Bassett, The Determination of Rite (Analecta Gregoriana 157), Roma 1967, 147-148. 39 È da notare tuttavia che la norma civile riguardava i matrimoni misti tra cattolici e cristiani non cattolici. E. MÁLYUSZ, A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus, Budapest 1939 (del Decreto di tolleranza del 1781 di Giuseppe II); P. Erdő - B. Schanda, Egyház és vallás a mai magyar jogban, Budapest 1993, 45 (della legge ungherese n. 53: 1868, § 12). 40 Cf per es. Brogi, I cattolici (cf nt. 33), 226. 41 Diversamente F. X. Urrutia, Les normes générales. Commentaire des canons I- 203 (Le Nouveau Droit Ecclésial), Paris 1994, 183. L’unità della Chiesa domestica (LG 11 b) infatti puô consigliare l’uniformité della prassi religiosa di tutta la famiglia, ma non richiede necessariamente ehe tutti i membri della famiglia siano della stessa Chiesa sui iuris. Altrimenti il passaggio di uno dei coniugi alla Chiesa rituale dell’altro sarebbe assolutamente obbligatorio e non soltanto possibile.

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