Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 21 cattolici e appartengono alla medesima Chiesa sui iuris (CIC c. Ill, § 1; cf. CCEO c. 29, § 1). Se soltanto uno dei genitori è cattolico, il figlio viene ascritto alla Chiesa rituale del medesimo (CCEO c. 29, § 1). Taie principio vale anche per il caso in cui Tunico genitore cattolico sia di rito latino. Bechè il CIC non dica nulla riguardo a questo problema,34 pare che il c. 111, § 1 si riferisca -nel senso del CIC c. 11- soltanto ai cattolici (cf. CIC 1917 c. 756, § 3; CIC c. 6, § 2).35 Vale in questo caso anche T analogia prevista nel CIC c. 19 per colmare le lacune della legge. Anche se il Codice orientale non obbliga i cattolici latini, il CCEO c. 29 costituisce «una legge data per un caso simile». Se ambedue i genitori sono cattolici, ma appartengono a delle Chiese rituali differenti, in mancanza di un accordo diverso tra di loro, il figlio sarà ascritto mediante il battesimo alla Chiesa sui iuris del padre (CIC c. Ill, § 1; CCEO c. 29, § 1). A questo proposito le formule usate dai due Codici sono in sostanza equivalenti, anche se il canone latino, stilisticamente, dà maggior rilievo alla possibilità di scelta dei genitori, mentre quello orientale mette Taccento sul fatto che in mancanza di taie accordo prévale Tappartenenza del padre. Se questi genitori «richiedono con volontà concorde» ehe il figlio (la figlia) venga ascritto alia Chiesa sui iuris della madré, egli (ella) apparterrà a quella Chiesa rituale (CCEO c. 29, § 1; CIC c. Ill, § l).36 Anche qui si noti una piccola differenza stilistica tra i due canoni. Mentre il Codice latino parla di «opzione» dei genitori, quello orientale è più esplicito, perché parla di richiesta, mettendo Taccento sulla manifestazione di volontà. Trattandosi di un atto giuridico, anzi, di un negozio giuridico (accordo), è logico che Teffetto giuridico sia legato non alla volontà in astratto, ma alla sua manifestazione. Tale principio vale anche per Tinterpretazione del Codice latino, dato che Tespressione «concordi voluntate optaverint» (CIC c. Ill, § 1) puö essere compresa pure in tal senso, e per Tinterpretazione si deve tener presente Tintendimento del legislatore (CIC c. 17) che trova la sua espressione autentica nel CCEO c. 29, § 1. In base a tutto cio sembra estremamente opportuno regolamentare a livello locale, possibilmente mediante una norma particolare concordata con tutte le Chiese sui iuris 34 Cf. M. Brogi, / cattolici orientali nel Codex iuris canonici, in Antonianum 58 (1983) 226. 35 Cf. J. M. Pinero Carrión, La Ley de la Iglesia. Instituciones canonicas, I, Madrid 1985, 228; Erdő, Egyházjog (cf. nt. 31), 105. 36 Per la storia del CCEO c. 29 § 1 vedi Prader, La legislazione (cf. nt. 4), 14—15.

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