Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

20 PÉTER ERDŐ ivi usato) il candidato esprime anche la propria volontà di aderire alia Chiesa rituale della quale è propria quella liturgia. Se, per esempio, qualcuno chiede il battesimo nella parrocchia personale armena di una diocesi latina (in un territorio dove non esiste la gerarchia armeno- cattolica), e riceve il sacramento secondo il rito armeno, verra ascritto alia Chiesa cattolica armena sui iuris, Lo stesso accade se il catecumeno viene battezzato in una parrocchia latina della medesima diocesi, ma da un sacerdote di rito armeno, secondo quella liturgia proprio, perché ha cosi scelto. Eppure il rito della cerimonia dei battesimo non determina di per sè 1’appartenenza ad una Chiesa rituale per il battezzato, ma questa è decisa dalla volontà del medesimo. Quindi è possibile 1’ascrizione ad una Chiesa diversa di quella, secondo la propria liturgia della quale, una persona maggiore di quattordici anni è stata battezzata. I due Codici, infatti, parlano dei battesimo ricevuto «in» una Chiesa sui iuris. Il problema si chiarisce mediante 1’applicazione de\Vanalogia legis. Come 1’espressione «baptizari in Ecclesia catholica» (C/C c. 11; CCEO c. 1490) ehe non si riferisce alia cerimonia, bens! all’intenzione del ministro32 o - se è diversa- dall’intenzione dei battezzando o di quelli ehe lo rappresentano legittimamente33 cosî anche 1’ascrizione ad una Chiesa sui iuris dipende dalla volontà della persona che avendo più di quattordici anni di età riceve il battesimo. Se 1’appartenenza desiderata è diversa da quella della cerimonia dei battesimo, è assai opportuno ehe il diritto particolare precisi le formalità di una tale dichiarazione di volontà e il suo accertamento. Sembra utile per la pratica la norma particolare secondo cui tale ascrizione diversa dalla cerimonia dei battesimo deve essere formalmente domandata dal battezzando prima dei battesimo e registrata poi dal parroco nel libro dei battezzati (per i parroci orientali vale già il CCEO c. 689, § 1). 3. II battesimo deifigli di genitori appartenenti a diverse Chiese sui iuris Chi non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, viene ascritto con il battesimo alia Chiesa rituale dei genitori, se questi sono 32 Cf. per es. V. De Paous - A. Montan, Il libro primo dei Codice. Norme generali (cann. 1-202), in Aa.Vv., II diritto nel mistero della Chiesa. II libro I dei Codice: le norme generali (Quademi di Apollinaris 5), Roma 1988, 255. 33 Cf. N. Ruf, Das Recht der katholischen Kirche nach dem neuen Codex Iuris Canonici, fiir die Praxis erläutert, Freiburg-Basel-Wien 1983, 258; Erdő, Egyházjog (cf. nt. 31), 72.

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