Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

18 PÉTER ERDŐ Sede Apostolica». Alcuni autori, già prima della promulgazione dei CCEO, vedevano una contraddizione tra il testo dei due canoni ora citati.27 L’obiezione pero non è stata accettata dalla Commissione, perché si riteneva ehe il testo dell’attuale CCEO c. 916, § 5 non abbia diminuito la forza dei CCEO c. 38.28 Alla luce dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II -secondo la quale le Chiese particolari (nel senso di diocesi) sono le unità fondamentali «nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica» (C/C c. 368; cf. LG 23ab, 27a, CD 3b, 1 lab ecc.), ma che ad un tempo ribadisce il carattere ecclesiale anche delle comunità di fedeli organizzate in base al loro rito chiamandole Chiese (anzi a volte persino Chiese particolari; cf. U R 14a, OE 2, LG 13d, 23d)29- 1’eventuale tensione tra i due canoni citati del CCEO sembra risolversi. In primo luogo l’affidamento («commissi») a cura di un Gerarca di un’altra Chiesa sui iuris non vuol esprimere neces sáriamén te una appartenenza secondaria. Basti far cenno al fatto ehe nella definizione conciliare e codiciale della diocesi si usa una simile parola per indicare il rapporte tra tutti i fedeli e il loro proprio Vescovo («concreditur»: CIC c. 369; CD 1 la, cf. CD 3b, AG 6c), mentre per il rapporte tra la Chiesa particolare e il suo Vescovo viene espressa la relazione con la stessa parola che si usa anche in CCEO c. 38 («Singuli Episcopi, quibus Ecclesiae particularis cura commissa est»: CD llb). La commissione della cura dei fedeli di rito diverso ad un Vescovo non viene fatta evidentemente dalle autorité della Chiesa sui iuris, alla quale i detti fedeli sono ascritti, ma da quella autorité superiore ehe è autorizzata a modificare e provvedere Tintera diocesi affidandola alla cura del Vescovo. La possibilité, invece, conferita ai Patriarchi di designare -con l’assenso della Santa Sede- la diocesi di una Chiesa rituale diversa dalla propria, tra più diocesi di varie Chiese sui iuris esistenti su quel territorio (CCEO c. 916, § 5), cui dovranno appartenere corne propri fedeli i cattolici ascritti per il resto alla propria Chiesa patriarcale, non va intenso nel senso di una potesté del Patriarca sopra le diocesi di un’altra Chiesa sui iuris. Il Patriarca, infatti, non agisce 27 Cf. C. PUJOL, Condicio fidelis orientalis ritus extra suum territorium, in Periodica de re canonica 73 (1984) 489-504. 28 Nuntia 22 (1986) 34-35. 29 Cf. M. Brogi, Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in Revista Espanola de Derecho Canonico 48 (1991) 520-521; G. Ghirlanda, Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo Codice di diritto canonico, in Latourelle (ed.), Vaticano II {ci. nt. 10), II, 850-851.

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