Folia Canonica 1. (1998)
BOOK REVIEWS
BOOK REWIEWS 185 Ritus est... , quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur - Le rite est..., qui s’esprime par la manière propre à chaque Église de droit propre de vivre la foi (c. 28 § 1); Omnis ascriptio..., in archivo paroeciale parochi proprii Ecclesiae sui iuris - Toute inscription..., qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l’Église de droit propre... (c. 37). Inoltre, l’espressione Eglise de droit propre rischierebbe, a nostro avviso, di non esprimere pienamente 1’ autonómia relativa delle varie specie di Chiese orientali cattoliche. Infatti, Eglise de droit propre in definitiva è anche una eparchia (una diocesi); inoltre, nella dottrina canonica per «diritto proprio» s’intende anche quello dei religiosi. Certamente, tradurre sui iuris con de droit propre è migliore ehe con autonome, ma sarebbe stato meglio non tradurre il termine sui iuris, perché potrebbe essere fuorviante o confondere, poiché ormai è diventato un termine tecnico nella letteratura canonica. Nella seconda parte, Metz tratta bre vemen te i seguenti argomenti: i membri della Chiesa (i laid, i chierici, i monaci e gli altri religiosi); le Chiese sui iuris\ le strutture delle Chiese patriarcali, l’organizzazione delle eparchie; la regolamentazione della vita monastica e delle altre forme di vita religiosa e di vita consacrata; la funzione di santificare. Accennando brevemente alia forma straordinaria della celebrazione dei matrimonio; cioè della celebrazione in presenza di soli testimoni, il nostro Autore dice: «L’Église depositaire des mystères du Christ et dispensatrice de la grâce, supplée l’absence du puvoir sacerdotal» (p. 216). Tale affermazione non sembra giusta, in primo luogo perché la Chiesa non puo supplire la potestà di ordine, ma solo quella esecutiva di govemo (cc. 994 CCEO e 144 § 1 CIC) e poi perché questa forma straordinaria è basata sulla dottrina della Chiesa, secondo la quale la parte essenziale della celebrazione dei matrimonio si trova sia nella forma ordinaria, sia nella forma straordinaria. Metz conclude il suo volume con una domanda: il nuovo Codice avrà un reale impatto nella vita dei cristiani delle diverse Chiese orientali o passerà a lato della realtà vissuta e sarà considerato dai canonisti come una riuscita giuridica esemplare, ehe merita stima, ma senza reale efficacia pratica? Noi crediamo ehe questo contributo aiuterà certamente gli studenti, latini e orientali, ad introdursi nello studio del Codice orientale ed offrirà agli studiosi del diritto delle direttive per altri studi speciali e comparati. Lorenzo LORUSSO OP