Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 17 Il diritto permette anche, in numerosi casi, che i fedeli ricevano alcuni sacramenti secondo la liturgia di un’altra Chiesa sui iuris (cf. CIC cc. 923, 991, CCEO c. 722, § 4 ecc.). Vale pero il principio secondo il quale ogni ministro deve celebrare i sacramenti secondo il proprio rito (CIC c. 846, § 2; cf. CCEO c. 674, § 2), eccettuati i casi di una diversa disposizione dei diritto o di una speciale facoltà ottenuta dalla Santa Sede (iCCEO c. 674, § 2). IL IL BATTESIMO E L’APPARTENENZA AD UNA CHIESA SUI IURIS 1. Incorporazione mediante il battesimo in una diocesi di un’altra Chiesa sui iuris Per il battesimo 1’uomo viene liberato dal peccato, rigenerato a vita nuova, rivestito di Cristo e incorporato nella Chiesa (cf. CCEO c. 675, § 1; CIC c. 849). È mediante il battesimo ehe si ottiene automaticamente anche il proprio rito ossia 1’appartenenza ad una Chiesa sui iuris (cf. CCEO cc. 29, § 1, 30; CIC c. 111). Ma attraverso lo stesso battesimo il fedele viene anche incorporato in una Chiesa particolare (diocesi ecc.) (cf. CIC cc. 372, § 1, 369). Nei territori nei quali una determinata Chiesa sui iuris non abbia una propria gerarchia, i fedeli di tale rito, con il battesimo, vengono automaticamente ascritti a questa Chiesa rituale sui iuris e ad una Chiesa particolare di un altra Chiesa rituale. Quale delle due appartenenze è quella primaria? In base alFadesione contemporanea alia diocesi e alia Chiesa sui iuris sembra ehe nessuna delle due possa esser qualificata secondaria o riducibile all’altra. Tant’è vero che il CCEO c. 38 stabilisée: «I fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati alia cura dei Gerarca o dei parroco di un’altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alia propria Chiesa sui iuris». Dalla terminológia si potrebbe trarre la conclusione che l’appartenenza alla diocesi sia secondaria («commissi») rispetto all’adesione ad una Chiesa sui iuris («ascritti»). La medesima conclusione sembra essere suggerita, a prima vista, anche dal testo del CCEO c. 916, § 5, secondo il quale nei luoghi «dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere corne Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina... se sono poi parecchi, si deve ritenere corne proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si íratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l’assenso della

Next

/
Thumbnails
Contents