Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Antalóczy: Osservazioni critiche circa l'errore di diritto nel consenso matrimoniale (CIC c. 1099)

ERRORE DI DIRITTO NEL CONSENSO MATRIMONIALE 173 Tra l’altro il canone definisce 1’atto posto nullo se 1’errore ricade nella condizione sine qua non. In questo senso l’oggetto dell’atto puö essere anche una cosa accidentale ehe a causa dell’errore per 1’agente diventa in tal modo sostanziale ehe nella mancanza di esso non vorrebbe 1’oggetto desiderato. Di conseguenza 1’errore perdendo il suo carattere accidentale, si trasformerà in un errore sostanziale producendo cost la nullità dello stesso atto. Infatti 1’azione posta in questo modo non puö essere valida perché il consenso condizionato cade su un elemento di per sè accidentale, mediante perô la scelta decisiva ed erronea dell’agente diventa sostanziale.33 Dobbiamo notare che in questo fattispecie la nullità dell’atto non derivi daü’errore perché esso è accidentale, ma dalla volontà perché rende sostanziale l’errore. Il principio della norma generale sopra presentato è applicabile anche nel campo di diritto matrimoniale, in concreto a proposito dell’errore rilevante.34 Nel caso dell’errore circa le propriété essenziali del matrimonio che ricade nella condizione sine qua non, esso incide sulla volontà in modo tale da determinare l’oggetto del consenso e rendere nullo il matrimonio.35 Sappiamo bene ehe le propriété essenziali non siano elementi sostanziali, perô se il matrimonio a causa della volontà errante venisse privato di essi, perderebbe la sua identité, quindi nel vero senso non si potrebbe pariare di matrimonio valido. Si tratterebbe più di un «matrimonio» poligamo, solubile e non sacramentale. Benchè il contraente voglia il matrimonio, attraverso la limitazione dei consenso 33 Serres illumina con la spiegazione seguente il mens dei legislatore: «con questa formula si vuole percio affermare ehe 1’errore ha per oggetto un elemento accidentale, il quale pero costituicse per volontà di chi pone 1’atto, una condizione, in quanto egli fa dipendere 1’efficacia dei suo atto di volontà dalla presenza di quell’elemento oggettivamente non sostanziale», R. Serres, «Error recidens in condicionem sine qua non» (Can. 126), in Periodica de re canonica 87 (1998) 330. 34 Secondo Navarrete «in c. 1099 habetur alius casus applicationis principii generalis enuntiati in c. 126. Acceptato enim ordine systematico, quem Legislator indicat, quod nullitates actus iuridici ex errore positi, concludendum videtur clausulam "dummodo non determinet voluntatem" c. 1099 aequivalere clausulae "ex errore, qui ... recidit in condicionem sine qua non» c. 126", in Navarrete, De sensu (cf. nt. 22), 490. 35 Anche Serres ritiene che 1’errore determinante la volontà rientra nel senso dei c. 126 (error qui recidit in condicionem sine qua non), ma spiega in modo segente la funzione della condizione: «in [...] questa esclusione implicita di un elemento essenziale ha valore di condizione [il quale] consiste in una specificazione dell’oggetto del consenso tramite un atto di volontà preferenziale verso un oggetto piuttosto ehe verso un altro»; Serres, «Error recidens» (cf. nt. 33), 347.

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