Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

16 PÉTER ERDŐ 3. Altri principi Come principi generali, per l’interpretazione dei testi legislativi in materia sacramentale, nel contesto interrituale, devono essere indicate anche altre massime. I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dió secondo le disposizioni dei proprio rito23 (ossia della propria Chiesa sui iuris) e seguire un proprio metodo di vita spirituale in accordo con la dottrina della Chiesa23 24 (cf. CIC c. 214; CCEO c. 17). Qui si tratta di un diritto personale dei fedele. L’uguaglianza nel campo sacramentale interrituale non discende, quindi, soltanto dali’ uguaglianza delle Chiese sui iuris considerata in modo astratto, ma dalla dignità delle persone.25 Dal diritto alla vita liturgica (e non soltanto liturgica) secondo il proprio rito discende ehe -nella misura dei possibile- i fedeli hanno anche il diritto di ricevere i sacramenti secondo la liturgia della loro Chiesa rituale (cf. CCEO c. 678, § 1 ecc.). Per questo motivo, ove il vescovo latino abbia nella propria diocesi dei fedeli appartenenti ad un’altra Chiesa sui iuris (carenti di gerarchia propria in quel luogo), questi dovrà provvedere alie loro nécessité spirituali mediante sacerdoti o parroci dei medesimo rito, o addirittura mediante un Vicario episcopale ( CIC c. 383, § 2; cf. CIC cc. 476, 518). Lo stesso invito, viceversa, vale anche, per i Vescovi orientali (CCEO c. 193, § 2),26 evidentemente anche nei confronti dei propri fedeli latini. Poichè il do vere previsto dal canone spetta ai Vescovi orientali, nulla impedisce che 1’espressione Chiesa sui iuris venga riferita nel contesto suindicato anche alla Chiesa latina. 23 Tale diritto ha un significato ehe va ben öltre alla vita liturgica, poichè esso comprende anche l’osservanza di tutto il patrimonio anche disciplinare di queste Chiese; cf. M. Brogi, II diritto ali’osservanza dei proprio rito (CIC can. 214), in Antonianum 68 (1993) 115-116. 24 Di questo diritto védi Brogi, II diritto (cf. nt. 23), 108-119. 25 Per questo il Santo Padre ha ritenuto necessario che nel CCEO c. 29, § 1 venga garantita la possiblità anche per il marito di scegliere la Chiesa sui iuris della moglie per 1’ascrizione dei figli, per mantenere cosl sia 1’uguaglianza dei sessi ehe quella delle Chiese rituali (dato ehe il CIC conteneva già una tale possibilité). Cf. Giovanni Paolo II, Discorso alia presentazione dei Codice orientale al Sinodo dei Vescovi, 25. X. 1990, n. 11, in AAS 83 (1991) 492; in italiano: L’Ossevatore Romano, 27 ottobre 1990, 6 («il Vicario di Cristo ritenne necessarie per il bene della Chiesa universale e per salvaguardare il suo retto ordine e i diritti fondamentali e imprescindibili dell’uomo redento in Cristo»); cf. Prader, La legislazione (cf. nt. 4), 15. 26 Cf. Brogi, II nuovo Codice (cf. nt. 6) 60; Id., II diritto (cf. nt. 23), 115-116.

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