Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Antalóczy: Osservazioni critiche circa l'errore di diritto nel consenso matrimoniale (CIC c. 1099)

164 PÉTER ANTALÓCZY A questo punto sorge la questione, nei casi menzionati in quale misura si puö pariare di matrimonio valido? Puö qualcuno contraire il matrimonio perché non sa ehe cosa è l’indissolubilité? Puo volere qualcuno il matrimonio sacramentale anche se non crede in esso? Corne dimostra la giurisprudenza, in questi casi si verifica spesso una errata concezione circa le propriété e la sacramentalité dei matrimonio che influisce non soltanto l’intelletto, ma anche la volonté causando cosî la nullité dei matrimonio. In relazione alla nostra difficolté il c. 1099 definisce, ehe 1’errore, ossia il falso giudizio sulla realté,2 in concreto sulié propriété essenziali e sulla dignité sacramentale dei matrimonio non vizia il consenso, purchè non determina la volonté. Invece se una o entrambe le parti con un atto positivo di volonté escludono il matrimonio, oppure un suo elemento essenziale o una sua propriété essenziale, contraggono invalidamente serivé il c. 1101 § 2. I. Il CONFRONTO DELLE due LEGISLAZIONI (CIC 1917, C. 1084; CIC 1983, C.1099) Per capire meglio la portata della nuova legislazione a proposito del errore, ci è apparso indispensabile esaminare il canone correlativo (c. 1084) del CIC 1917, ehe del resto possiamo considerare anche come fonte del c. 1099. Secondo il canone menzionato della legislazione pio- benedettina «simplex error circa matrimonii unitatem vel indisso- lubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimonialem». Dalla semplice comparazione dei due canoni appare, ehe nel c. 1099 non si trova più il termine «simplex» per 2 Dobbiamo notare che l’errore contemplato nel c. 1099 differisce dall’ignoranza considerato nel c. 1096. Essi non sono soltanto due figure diverse, che ognuna ha la propria configurazione, ma anche due atti diversi dell’intelletto. Infatti è ignoranza è la privazione abituale della conoscenza (la carenza di tale apprehensio), per contre l’errore consiste nel giudizio falso sulla realtà, ehe viene dopo la conoscenza, anzi si fonda in essa, e giudica, confronta, soppesa. La conlusione di taie distinzione è ehe il c. 1096 non entra nell’oggetto dell’errore, poiché il legislatore chiede il minimum ehe non deve essere ignorato; cf. J. F. Castano, Il sacramento del matrimonio, Roma 31994, 367; A. Stankiewicz, L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonómia giuridica, in Periodica de re canonica 83 (1994) 635. «Error consistit, non in mera ignorantia seu carentia scientiae, sed in falsa notione alicujus rei, quatenus alia reputatur quam revera est», A. De Smet, De sponsalibus et matrimonio, Brugis 41927, 461.

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