Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Antalóczy: Osservazioni critiche circa l'errore di diritto nel consenso matrimoniale (CIC c. 1099)

ERRORE DI DIRITTO NEL CONSENSO MATRIMONIALE 165 qualificare la figura delFerrore, ma si paria semplicemente di errore. Questo signfica, ehe si íratta dell’errore che come tale non determina la volontà, poichè rimasto nell’ambito dell’intelletto, di conseguenza non è necessario l’uso dell’aggettivo. Per quanto ri gurda l’espressione dei testo precedente «etsi det causam contractui»,3 essa viene sostituita con la clausola «dummodo non determinet voluntatem»,4 dato ehe il legislatore 1’ha ritenuto superflua. Giá nell’altro luogo (c. 1097) si manifesta la sua intenzione di pariare semplicemente delFerrore, cioè del falsum iudicium, anche nel caso ehe sia causa dei contraito. Invece con la nuova espressione vuole distinguere chiaramente Ferrore ehe resta soltanto nella sfera intellettuale dali’errore che in più influisce in modo determinante anche la volontà. Questo tipo viene chiamato spesso dagli autori come error pervicax. Rimane soltanto la questione da risolvere ehe Ferrore menzionato in quale misura incida sulla volontà perché il consenso sia viziato, cioè invalido?5 Nel senso dei c. 1099 viene stabilito cosî il principio secondo il quale Ferrore circa le proprietà e la sacramentalità del matrimonio non vizia il consenso giacchè Ferrore non tocca nè direttamente, nè indirettamente la volontà. In forza di taie raggionamento dobbiamo ritenere valido il matrimonio di quei cristiani e non cristiani ehe vogliono contrarrlo con un’intenzione generale come Dio l’ha stabilito, perö riconoscono il divorzio, oppure non ammettono la sacramentalità dei matrimonio.6 Quindi in questi casi Ferrore non è rilevante. 3 «L’inciso "etsi det causam contractui", assai confuso in quanto in realtà non esprimeva ciö che suggeriva la formulazione, invece, voleva dire ehe Terrore non ha rilevanza anche qualora la parte: a) non avrebbe contraito il matrimonio se non fosse stata in errore, ossia se avesse conosciuto la verità, o b) ha contratto il matrimonio perché era in errore: perö tutto ciö non aggiungeva niente al canone secondo la sua comune interpretazione»; Z. Grocholewski, L’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la sacramentalità dei matrimonio, in Aa.Vv., Error determinans voluntatem (can. 1099), Città del Vaticano 1995, 10. 4 I consultori hanno proposto diversi espressioni, ma infine hanno scelto l’espressione «dummodo non determinet voluntatem». «Aliqui dixerunt verba CIC "etsi det causam contractui" esse clariora, alii proposuerunt "dummodo non excludat voluntatem", alii "dummodo non determinet voluntatem"», in Communicationes 9 (1977) 373. 5 «Omnis enim error afficit voluntatem. Quaestio hic est utrum afficiat tali gradu ut consensum matrimonialem vitiet», in U. Navarrete, Schema iuris recogniti «De matrimonio» textus et observationes, in Periodica de re canonica 63 (1974) 637. 6 Cf. Grocholewski, L’errore (cf. nt. 3), 7-8.

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