Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

QESTIONIINTERRITUALI 15 costituzione apostolica Sacri canones vengono ribaditi in quanto principi di comprensione del Codice orientale, sia la fedeltà all’antico patrimonio disciplinare che 1’insegnamento dei Concilio Vaticano II.19 Evidentemente, il Concilio quale principio di interpretazione dei due Codici, va inteso concretamente in base ai testi ufficialmente promulgati dei medesimo.20 Tra le moite cose che insegna il Concilio, dobbiamo già ora rilevare alcuni principi. Prima di tutto, la varietà dei «riti» -ossia delle Chiese sui iuris- «nella chiesa non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi, la manifesta» (OE 2).21 Tutte le Chiese rituali sui iuris, sia orientali che occidentali, «godono di pari dignità, cost che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione dei rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi» (OE 3).22 Da questo principio discende, per l’interprete del diritto canonico (sia orientale che latino), una presunzione a favore dell’uguale pos izione giuridica nei rapporti interrituali di tutte le Chiese sui iuris. Ragion per cui se esiste una disuguaglianza giuridica a questo proposito, essa deve risultare espressamente e in caso di dubbio il testo va interpretato nel senso dell’uguaglianza. Un ulteriore principio conciliare è la massima secondo cui i diversi riti, specialmente le norme pratiche in materie interrituali, devono essere studiate accuratamente (OE 4). Cos! già il Concilio mette in evidenza la nécessité di un tale rapporto tra le diverse Chiese sui iuris che richieda la mutua conoscenza (OE 6; cf. CCEO c. 41) e non prevede una separazione ermetica dei diversi ordini disciplinari. Riguardo ai sacramenti il Concilio Vaticano II stabilisée ulteriori principi speciali (soprattutto: OE 12-18), ai quali faremo riferimento pariando dei singoli sacramenti. 19 Ioannes Paulus II, const, ap. Sacri canones, 18. X. 1990, in AAS 82 (1990) 1036, 1038, testo italiano in Enchiridion Vaticanum XII, 515 («riteniamo ehe questo Codice... deve essere valutato specialmente in base all’antico diritto delle chiese orientali»); 520 («II Codice dei canoni delle chiese orientali... si deve ritenere come un nuovo complementato dei magistero proposto dal concilio Vaticano II»). Cf. per es. W. Schulz, Der «Geist des Konzils» als Interpretationsmaxime der kanonischen Rechtsordnung? Zur Auslegung der kodikarischen Interpretationsregeln, in Apollinaris 55 (1982) 449-460. 21 Testo italiano in Enchiridion Vaticanum I, 458. 22 Testo italiano in Enchiridion Vaticanum I, 459; vedi già Leo XIII, litt. ap. Orientalium dignitas, 30. XI. 1894.

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