Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 11. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.300. M. E. számú rendelete, a gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4.980/1931. M. E. számú rendeletet módosító 6.070/1933. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. - 12. A m. kir. minisztérium 1935. évi 2.350. M. E. számú rendelete, a fiumei kikötőn át irányuló magyar átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában Rómában 1934. évi november hó 18-án kelt magyar-olasz egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
12. 2.35011935. M. E. sz, 35 diaare d tmezzi più appropriati da adattáré per favarire il traffico ungjherese attraverso Fiume, per assicuirare a questo transito i vaotaggi necessairi e per evdtare ehe i relativii trasporói sdeno fatti deviare. La Coimimissiane di cui sopra avrà funzdoni unioaanente consulitive. Art. 6. Le Alte Parti comtr.aenti detexminieranno di comiune accordb Le tariff© che d Magazzini Generali di Fiúimé applicheraono aile merci in transito da e per TUngiberia. Art. 7. Le Alte Parti contraenti si imrpegnano a prendere in esame le proposte concrete che saranno presentate daMa Commissdone per^manente di esperti di cui all'art. 5 délia présente Convention e, neuTintento dá assicurare il deposdto e il transito in Fiume de frumento e dei cereali in igenere in esportazione da e per l'UngJieria. Art. 8. L' Azienda died Miagazzind Generali o le Ferrovie dello Stato Italiano tnetteranno a disposizione degli esportatori di cereali e legumi ungheresi, ntei láimdti délie disponibilità dei Magazzini di Fiume, lo spazio necessario per la pullitura dei detri prodotti. Qualbra prima delta scadenza délia présente Convention e venga a icessare la condizione di zona franca di cui bénéficia la città di Fiume, d iMagiazzini suddetti, se redoutati, saranno soittoposti al regime di desposito franco e regolati a norma dele disposázioni di legge dtialdame. In caso diverso, le operazioni di cuï sopira potranmo essere effettuate sotto la vigilanza doglanale. Le miodilità nel anettere a disposizione e le condizioni dd utilizzazione degli spazii nei Magazzini citati al primo capoverso del présente articolo saranno stabilité dallie Autorità competenti, parevi aocotrdi — se necessario — con l'Ufficrio doganale unglierese di Fiume. Art. 9. La présente Convenzione sostituiisee quella del 25 luglio 1927, avente per oggetto lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume. 3*