Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.

Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának

72 372. szám. de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de biliét de banques autorisés par la loi, pourra étre poursuivi, jugé et puni en Francé, d'aprés les dispositions des lois francais. 6. Gette disposition pourra étre étendue aux étrangers, qui auters ou com­plices des mémes crimes, seraient arrétés en Francé, ou dönt le gouvernement obtiendrait l'extradition. 7. Tout Francais, qui se sera rendű coupable, hors du territoire du Eo­yaume, d'un crime contre un Francais, pourra, á son retour en Francé, y étre poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Francais offensé, rend plainte contre lui. Belga btk. javaslat. 3. czikk. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges, ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. 4. czikk. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déter­minés par la loi.*) i Olasz btk. javaslat. 5. czikk. I reati commesi nel territorio del regno, sia dal cittadino, sia dalló straniero, sono giudicati e puniti secondo le leggi del regno. 6. czikk. \. §. É giudicato e punito secondo le leggi del regno chiunque, sia cittadino o straniero, commette in paese estero un reato contro la sicurezzo dello Stato: o il reato di eontraffazione del sigillo dello Stato, o di falsa moneta avente corso legale o commerciale nel regno, o die falsitá in carte di carte di credito publico, si dello Stato che di stabilimenti-autorizzati ad emetterle nel regno; o il reato di uso doloso delle dette carte di pubblico credito, o di monete nazio­nali. Non ha luogo perö né giudizio né pena contro lo straniero, quando si tratti di moneta contrafatta estera, che non sia ancora in circolazione nel regno. 2. §. Nei casi espressi nel precedente paragrafo il colpevole é sempre giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorché sia stato giudicato e punito nel paese, in cui ha commesso il reato; ma la durata della pena gia effettivamente scontato si combuta nella nuova. 7. czikk 1. §. Anche fuori dei casi espressi nell' articolo precedente, il cittadino, che commette in paese estero un reatopreveduto dalle leggi del regno, é punito secondo le medesime, hulla querela deli' offeso o danneggiato, o sulla domanda del governo del paese, in cui il reato fu commesso, ovvero di quello del paese a cui l'offeso o danneggiato appartiene. 2. §. Quando perő si tratti di delitti contro le famiglie, le persone o le proprietá priváté, si richiede la querela deli' offeso o danneggiato. 8. czikk 1. §. Se lo straniero öltre i casi espressi nell' art. 6, commette in paese estero contro un cittadino un reato punibile secondo le leggi del regno con le pene della morte, della reclusione, o della relegazione, ed entri in qua­lunque modo nel regno, ne dev' essere offerta l'estradizione al governo di quel *) Az idetartozó büntettek és vétségek tüzetesen a „Oode d'Instruction Criminelle" 5. 6. és 7. czikkeiben, továbbá az 1833. évi octóber hó 1-ső napján, az 1836. évi deczember > hó 30. napján, az 1868. ápril hó 1-ső és az 1870. évi juoius hó 1-ső napján kelt törvény­könyvekben vannak meghatározva.

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