Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.
Irományszámok - 1875-321m
n CCCXXI. SZÁM. Belga btk. javaslat. Olasz btk. javaslat de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billet de banques autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois français. 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers, qui auters ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. 7. Tout Français, qui se sera rendu coupable, hors du territoire du Royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé, rend plainte contre lui. 3. czikk. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des B elges, ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. 4. czikk. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.*) 6. czikk. I reati commesi nel territorio del regno, sia dal cittadino, s dallo straniero, sono giudicati e puniti secondo le leggi del regno. 6. czikk. 1. §. É giudicato e punito secondo le leggi del regno chimique, sia cittadino o straniero, commette in paese estero un reato contro la sicurezzo dello Stato : o il reato di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsa moneta avente corso legale o commerciale nel regno, o die falsità in carte di carte di credito publico, si dello Stato che di stabilimenti-autorizzati ad emetterle nel regno; o il reato di uso doloso délie dette carte di publico credito, o di menete nazionali. Non ha luogo perô ne giudizio ne pena contro lo straniero, quando si tratti die moneta contrafatta estera, che non sia ancora in circolazione nel regno. % §. Nei casi espressi nel précédente paragrafo il colpevole è sempre giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato e punito nel paese, in cui ha commesso il reato ; ma la durata délia pena gia elfettivamente scontato si combuta nella nuova. 7. czikk. 1. §. Anche fuori dei casi espressi nell' articolo précédente, il cittadino, che commette in paese estero un reatoprevetudo dalle leggi del regno è punito secondo le medesime, sulla qnerela delT offeso o danneggiato, o sulla domanda del governo del paese, in cui il reato fu commesso, ovvero di quello del paese a cui loffeso o danneggiato appartiens 2. §. Quando perô si tratti di delitti contro le famiglie, le persone o le proprietà private, si richiede la querela dell' offeso o danneggiato. 8. czikk. 1. §. Se lo straniero oltre i casi espressi nell' art 6. commette in paese estero contro un cittadino un reato punibile seconde le leggi del regno con le pêne délia morte, délia reclusione, o délia relegazione, ed entri in qualunque modo nel regno, ne dev' essere oiferta l'estradizione al governo di quel *) Az idetartozó büntettek és vétségek tüzetesen a „Gode d'Instruction Criminelle" 5. 6. és 7. czikkeiben, továbbá az 1833. évi október hó 1-sö napján, az 1836. évi deczember hó 30. napján, az 1868, ápril hó 1-sö és az 1870. évi június hó 1-sö napján kelt törvénykönyvekben vannak meghatározva.