Főrendiházi irományok, 1875. VII. kötet • 321-322. sz.
Irományszámok - 1875-321m
108 ÇCCXXI. SZÁM. Olasz btk. javaslat. Wurden durch ein und dieselbe Handlung verschiedene Bestimmungen des Strafgesetzes verletzt, so ist der Strafbemessung jene Bestimmung des Strafgesetzes zu Grunde zu legen, welche die schwerere Strafe androht. §. 72. In soweit die nach Vorschrift des §. 71, Absatz 1 festgestellten Strafen gleichartig sind, müssen sie in eine Gesammtstrafe zusammen gezogen werden. Hierbei ist jedoch auf die aus der Anhäufung mehrerer Strafen zu einer Gesammtstrafe sich ergebende grössere Empfindlichkeit derselben Rücksicht zu nehmen, daher auf eine entsprechende Herabsetzung der Gesammtstrafe zu erkennen. Das in §. 41 festgesetzte höchste Mass der Freiheitsstrafen darf dabei niemals überschritten werden. CAPO IV. Del concorso di piu reati e di piu pene* Art. 80. §. 1. Nel concorso di piu crimini punibili con pene temporance si applica il massimo délia pena più grave, la quale puó essere aumentata da uno a cinque ani nel caso che concorrano piu di due crimini. §. 2. Se uno dei crimini è punito con l'ergastolo, si applica la disposizione del paragrafo 2 deli' articolo 88. (A 88. czikk. 2. §-a igy szól: „Se la pena da applicarsi è l'ergastolo si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nel paragrafo 2 delt' articolo 13. per l'ammissione del condannato al lavoro in comune.) Art. 81. Nel concorso di uno o piu crimini con uno o più crimini con uno o più delitti, o con una o più contravenzioni, si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini, dei delitti e délie contravenzioni nel determinarne la misura. Art. 82. Nel concorso dei più delitti si applica la più grave délie pene incorse, aumentandone la durata senza eccederne il doppioArt. 83. §. 1. Nel concorso di uno n più delitti con una n più contravenzioni si applica le pena correzionale più grave, aumentandone la durata entro il limite stabilito nel' articolo précédente. §. 2. Nel concorso di due o più contravenzioni si applicano le pene di ciascuna die esse, purchè non si ecceda la durata massima dell' arresto. Art. 84. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilité délia legge per ciascun reato, sono tutte applicate. §. 2. Sono del pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purche non si eccede la somma di lire quindici mila nelle multe, e di lire cinquecento nelle ammende. §. 3. Qualora più multe o più ammende debbano essere convertite in pena restrittiva délia liberté, questa non puô eccedere duo anni di detenzione per le multe, o un mese di arresto per le ammende. Art. 85. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare la stesse persona per un altro reato commesso prima délia condanna. Art. 86. Il colpevole di un azione, la quale constituisca più titoli di reato, soggiace alla pena stabilita del reato di titulo più grave.