Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 12. (1959)

WEINZIERL-FISCHER, Erika: Seipel und die Konkordatsfrage. Ein Memorandum zur Note des Kardinalsstaatssekretärs Pacelli vom 17. März 1931

444 Erika Weinzierl-Fischer mento per giudicare la possibilitä e le prospettive d’un concordato austriaco. I. Quanto al diritto matrimoniale. La legislazione e anche la pratica in Austria riconoscono perfettamente gli effetti civili al Sacramento del Matrimonio, disciplinato dal diritto canonico. Non c’e stato quasi mai un caso di difficoltä in questo punto. Una nuova dichiarazione ed affermazione della piena validitä civile dei matrimonio cattolico, contratto secondo le norme del diritto canonico, non farä difficoltä. E anche gli articoli dei Codice Civile Austriaco (vigente fin dall’anno 1811) che costituiscono una doppia giurisdizione, ecclesiastica e civile, sopra il matrimonio, potranno certamente cassarsi o almeno am- migliorarsi, affinché per Favvenire sia rimosso tutto il pericolo d’essere impedita la validitä civile d’un matrimonio cattolico. Ma quasi tutta la vera difficoltä consiste in ciö ehe la pratica ammi- nistrativa e giudiziale (non la legislazione) in qualche provincia Austriaca riconosce gli effetti civili anche ai matrimoni ehe cattolici hanno con- tratti non in accordo, anzi in opposizione al diritto canonico. La maggior parte di cotali, invalidi nel giudizio della Santa Chiesa, validi secondo la pretenzione di qualche autoritä civile, sono quelli ehe cattolici hanno con­tratto o contraggono dopo aver ottenuto dalle autoritä civili (socialisti o pangermanisti) una dispensazione dall’impedimento del vincolo matrimo­niale. Le autoritä ecclesiastiche non possono concedere, anche esse, per il foro ecclesiastico una tale dispensazione; perché molti cattolici ehe non vogliono contrarre un matrimonio pienamente disciplinato dal diritto cano­nico, anzitutto non un matrimonio indissolubile, escono fuori dalia Santa Chiesa e s’apostatano dalia fede. Quindi la questione principale non é quelle se i matrimoni disciplinati dal diritto canonico abbiano gli effetti civili in Austria, ma Faltra, se lo stato possa riconoscere gli stessi effetti civili anche a dei matrimoni contratti per sposi cattolici contro le norme del diritto canonico. Davvero una concessione in questo punto vorrebbe dire Fintroduzione del matri­monio civile facoltativo per i cattolici il quale fino questo momento la legislazione Austriaca aborrisce e la pratica tentava introdurre, furti- vamente e contro le leggi vigenti, soltanto nelle province di cui i capi del governo provinciale sono socialisti o pangermanisti cioé in Vienna e in Carantania. Credo dunque io che sarä accettato dal parliamento Austriaco un futuro concordato che, quanto al diritto matrimoniale, non contiene ehe Fobbligo dello stato, di riconoscere gli effetti civili ad ogni matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, ma che non sarä accettato un con­cordato ehe stipula inoltre ehe i cattolici non possono contrarre un matri­monio a cui lo stato riconosce gli effetti civili, benché questo matrimonio sia contratto contro le norme del diritto canonico cioé un matrimonio civile facoltativo. Ci sono alcuni uomini politici, anche membri dei governo attuale, i quali pensano ehe sarebbe possibile fare un concordato ehe non contiene niente d’un matrimonio civile, ma dopo la ratificazione dei concordato fare

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