Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 10. (1957)
ENGEL-JANOSI, Friedrich: Die Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und dem Vatikan von der Einnahme Roms bis zum Tode Pius IX.
Die Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und dem Vatikan 339 quale perduti ne andarono già varii stati independent e fra questi i dominii stessi della Santa Sede — non è questo forse un fatto che giusti- fica parecchi articoli della legge, proposta che come quello sulla nomina dei Curati, più non contengono di quanto fù dichiarato ammissibile dalla Santa Sede. Prescindendo dalla relazione sui motivi del progetto di legge, che non ne forma parte, basteranno brevi schiarimenti su diverse disposizioni del medesimo, principalmente su quelle considerate contrarie allo spirito cattolico, per dimostrare che non vi si tratta nè d’ingerenza arbitraria, nè di misure lesive ed attentatorie alla divina costituzione della Chiesa, nè di pericoli da cui sia minacciata, ed infatti: Le norme sulla pubblicazione degli atti vescovili contengono nè più nè meno delle prescrizioni convenute e contenute nel Concordato. Le funzioni ordinarie del Culto divino non vengono assoggettate a restrizione alcuna, le straordinarie soltanto, allorquando considerazioni d’ordine pubblico imperiosamente lo richiedono. Sebbene per l’esercizio della disciplina ecclesiastica non si può aver ricorso in ogni evento a mezzi coercitivi secolari, ciò che non ebbe luogo neppure vigente il Concordato. Le nuove disposizioni ammettono però che in casi speciali il bracchium seculare si presti a richiesta ad eseguire gli ordini emanati dall’ autorità ecclesiastica. Siccome le finanze dello Stato devono contribuire annualmente somme considerevoli per soddisfare ai bisogni del Culto cattolico, ed essendo inoltre d’assoluta necessità d’ammigliorare la sorte del basso Clero addetto alla cura delle anime, sembrami ben giusto che una parte degli avanzi dei ricchi beneficii ecclesiastici e delle doviziose comunità religiose vengano destinati ad alleviare il pubblico tesoro nel far fronte alle spese del Culto. Si tratterà qui dunque soltanto di rendere queste prestazioni meno onerose che sia possibile ai contribuenti lasciando predominare nell’applicazione della legge in generale lo spirito di giustizia, di conciliazione e di moderazione. Osserverò finalmente, che fra i progetti di legge sottomessi alla mia risoluzione ho respinto quelle che particolarmente danneggiar potevano gl’interessi della chiesa e della società, mentre dai rimanenti si eliminarono tutte le prescrizioni ostili o pregiudicative, o almeno si cercò di moderarne il senso. E cosi nel preparare le via nel modo esposto al regolamento definitivo dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato credo di avere per quanto mi fù possibile soddisfatto agli obblighi che m’incombono, verso l’una e l’altro, benché dovea pur troppo astenermi di dar illimitatamente adempimento ai desiderii della Chiesa, avendo oltre i miei doveri verso di questa anche degli altri che non devo nemmeno perdere di mira. Io non ho mai potuto chiudere la mente alla convinzione che la Concordia fra il Sacerdozio e l’Impero sia la condizione necessaria della felicità dei 22*