Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve. 10. 1969 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1969)
Szemle – Rundschau - Csillag Pál: I Giuristi di origine africana nell’ Impero Romano. X, 1969. p. 184–187.
documenti più dettagliati ne sulla sua attività nel campo del diritto publico, ne in quello letterario. Anche qui lottiamo con i problemi derivanti dalla insufflcienza dei documenti tramandati. Tutto ciö impedisce di valutare in tutta la sua portata Fattività di Pactumeius nel campo del diritto romano. Pomponius lo cita (D. 40, 7. 211) vi sono tracce secondo cui Pactumeius non avrebbe avuto soltanto un'attività letteraria giuridica (Cf. HUSCHKE, Praef, adGaium XV Fronto ep. adamic, 21,20,6 menziona un giurista respondens nel diritto pubblico, che invece Fronto non nomina. Kunkel sostiene che puö essere soltanto Pactumeius Clemens: (cf. KUNKEL, о. с, Nota 155, 229). Ma anche queste poche circostanze bastano a valutare quel che significava essere giurista apprezzato nella capitale dell'impero per un legale di origine africana menzionato anche nel Digesto di Giustiniano. 12. In base ai documenti possiamo già dire di più sul maggior giurista classico romano (TH. MOMMSEN: Ges. Sehr. II. 2), L. Octavius Cornelius Salvius Julianus nato in Africa ad Hadrumentum la cui opera fu rivoluzionaria nel campo del diritto romano. La sua carriera e il suo nome ci sono stati tramandati da una epigrafe (CIL, VIII. 1174 = D., 8973) trovata a Pupput, piccola città délia Tunisia vicino a Hadrumentum. Julianus vissuto nel IP secolo, era discepolo di Iavolenus e maestro di Scipione l'Africano, che dai contemporanei era molto apprezzato per la sua profonda conoscenza del diritto e per la sua pratica di uomo di stato. Egli svolse un'opera molto importante per lo sviluppo del diritto private e del diritto di procedura rielaborando per incarico dell'imperatore Adriano gli editti praetori et aedili che fin'allora variavano continuamente, rendendoli defînitivi con la conferma del senato. L' Edict um Perpetuum cosi creato, benché corne forma sia rimasto ins honorarium senza divenire esplicitamente legge, in effetti è pure una codificazione raccolta in volume che rese noto ai posteri il nome di Giuliano. Questi fu durante la sua carriera decemvir st. litibus iudicandis, tribunus plebis, praefectus aerarii Saturni, curator aedium sacrarum, e Adriano gli diede propter insignem doctrinam il doppio délia paga usuale quando era quaestor. Adriano aboli l'autorizzazione a dare responsi prima in pratica dai singoli giuristi, concentrando la amministrazione legale dell'impero nel consiglio imperiale. A questo lavoro, corne personalità dirigente prese parte anche Giuliano, assieme ad altri eminenti giuristi. Egli non era apprezzato soltanto dai magistrati che avevano la iuris dictio, ma anche dagli altri colleghi legali. Come iurisconsultus romano, era a 1 ta mente apprezzato rispetto ai prammatici greci allora disprezzati. Più che per questo incarico ricevuto dalPimperatore, Giuliano eccelse tra i contemporanei per la sua opera Digesta, in 90 volumi, redatta con un sistema molto vario e pratico. La gînialità di Giuliano fu di dare un indirizzo teoretico al diritto romano di аЧога tradizionalmente casuistico e rifuggente da ogni astrazione. Non voglio occuparmi qui délia sua opera in quattro libri „Ad Urseium Ferocem" rimasta soltanto in alcuni frammenti dei Digesti di Giustiniano, ne del suo libretto „De Ambiguitatibus" scritte su questioni controverse. Giuliano fu anche pontifex, ma non conosciamo la sua opera nel campo dell'allora già progredito ius sacrum. Benché Giuliano sia vissuto in un'epoca in cui il prestigio era basato suH'autorità, quando gli argomenti délia ragione erano disprezzati, pure la sua importanza è grande perché con la sua attività di maestro di legge egli diresse questo indirizzo sulla via teorica. Egli fu l'ultimo capo délia scuola sabiniana. E' caratteristico délia sua personalità il fatto che l'antitesi tra le due più importanti scuole di legge romane derivava proprio dal prestigio professionale di Giuliano. Non soltanto Y Index Florentine — la lista manoscritta dei Digesti custodita a Firenze — riporta per primo il nome di Iulianus tra gli estratti di scienza giuridica fatti peri Digesti di Giustiniano, ma compilatori Ulpianus e Paulus lo citano più spesso di chiunque altro. Di Iulianus l'Africano, che raggiunse una tarda età, il § 18 délia Costitutio Tanta di Giustiniano dice: „Antiquae descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edict i perpetui subtilissimus conditor: hoc retulit , \ 13. Sextus Caecilius Africanus, discepolo di Giuliano, originario dalla città di Thuburbo Minus in Numidia visse nella età del IP secolo (CIL, VIII, 1174 = D., 451). Puö darsi egli discendesse dalla clientela indigena africana dei Metèlli (KUNKEL, о. с, Nota 298). Per le poche notizie tramandateci sulla sua opera sappiamo molto meno che su quella del suo maestro. In merito ai frammenti di Africano riportati da Ulpianus nei Digesti di Giustiniano, si sospettano délie riduzioni del testo fatte nel periodo post-classico. Delia raccolta di venti libri di Africanus dal titolo Epistulae non ci è rimasto altro che una citazione di Ulpiano (D. 30. 39. pr.). Si suppone che esse esprimessero in gran parte l'opinione di Giuliano. Purtroppo appunto per la mancanza di documenti non si possono distinguere nei testi rimastici le opère di Africanus da quelle di Iulianus. Se le Quaestiones non sono una falsificazione, è perö possibile che già nel periodo précédente a Giustiniano abbiano subito délie essenziali interpolazioni. Interessante il fatto che nelle Edictum Theodorici emesse nel 500 per ordine del re ostrogoto, si trova il nome di Africanus tra i giuristi classici, e si puö dedurre il suo prestigio di legale riconosciuto da un testo tramandatoci da Gellius (N. A. 20, 1, 1 — 55) sul dibattito svoltosi con se i argomenti tra Africanus e il filosofo Favorinus. Africanus ebbe una carriera varia e onorata nella magistratura. Secondo i documenti rimastici fu advocatus fisci, procuratore délia vicesima hereditatium e sotto Antonino Pio e i Divi Fratres fu ab epistulis,cioè dirigente délia segreteria imperiale E'ancora discusso se Africanus sia stato il prefetto délia cohors VIII voluntariorum. L'opinione di Gellius, di Africanus: „Sextus Caecilius in disciplina iuris atque in legibus populi romani noscendis interpretandisque scientia usus auctoritateque inlustris fuit" (N. A. 20, 1). 14. Se volessimo riassumere da quel che dicemmo finora l'opinione che ci siamo formati sui giuristi romani di origine africana, dovremmo incominciare a dire che non è in loro che dobbiamo cercare l'influsso sul diritto romano. E' innegabile che in Africa si sia sviluppata una cultura provinciale a se, forse non del tutto indipendente, ma in ogni caso di misura modesta e precisamente nei primi due secoli del principato. I più dotati che da queste regioni venivano a Roma erano trascinati, corne tutti i pro vinciali, dalla possente corrente délia cultura romána comune. Perciö i coefficienti di origine africana che si trovano nel diritto romano sono da ricercare nella materia giuridica stessa e non si possono collegare a determinate persone di origine africana. Sul diritto romano agirono diverse correnti: influssi ellenistici, filosofici, umanistici e infine il cristianesimo. Mafinoal 11° secolo il diritto romano era il diritto del popolo italico. Al principio del IIP secolo l'Oriente cominciö ad influire sulPOccidente, ma soltanto nel campo religioso. Nel campo del diritto invece quest'influsso fu respinti, poiché il diritto era completamente impregnato dallo spirito romano. Ancora sotto la dinastia dei Severi non si trova traccia di influenza africana nel diritto romano. Ma nel 1V° e V° secolo, dopo che la retorica e la filosofia greca vennero ripetutamente in contatto col diritto romano, i concetti giuridici de'b province riuscirono ad intrordursi nel diritto romano, quando ormai il ius privatum si era fuse col ius honorarium. Queste risultate si sarabbe ottenuto, abolendo le precedenti procedure formulari, anche senza alcun influsso esterno, con la diminuzione, per influsso straniero, del severo formalismo degli affari legali. Ma queste circostanze portavano nello stesso tempo all'eliminazione di tutto ciö che non fosse rispondento al sistema giuridici délie province. 15. La sorte del diritto romano in Africa dimostra che il comportamento verso il diritto greco ellenistico in Africa era connesso con la situazione privilegiata del diritto amministrativo romano. L'influsso straniero fece presa sul diritto romano in primo luogo là dove incontrö problemi non connettibili con le tradizioni romane oppure italiche. Cosi in particolare nel campo del diritto fiscale ed economico. Sul territorio africano il diritto amministrativo ellenistico influi sul diritto romano attraverso Alessandria, di cultura greca. L'influenza dei retori africani indigeni è délie loro scuole si fece sentire nell'interpretazione délie leggi nei tradizionali casi verba et voluntas, poiché questi infiuivano fortemente sul diritto romano. La lotta contro le varie influenze straniere è confermata anche dalle codificazioni di Giustiniano, che nei loro ordinamenti si trovano tra lo spirite romano di Diocleziano e la concezione greca ellenistica di Costantino. Anche per i giuristi romani di origine africana, come per tutti gli altri sùdditi délia loro epoca, l'ambiente culturale dell'impero Romano universale significava il terreno del quele erano cittadini universali. In questo campo Modestino diede la risposta esatta: „Roma cummunis nostra patria est" (D. 50, 1, 33). P. Csillag 187