Külügyi Közlöny 16. 1936

1936-01-31 / 1. szám

KÖZLEMÉNYEK. A szófiai m. kir. követség új címe : rue 6 septembre No 57., ami a Külügyi Közlöny XIV. évfolyam 13. számának 71. oldalán feljegyzendő. A berlini m. kir. főkonzulátus telefon­száma : A. 9, Blücher 4151., ami a Külügyi Közlöny XIV. évfolyam 13. számának 85. ol­dalán fel jegyzendő. A római quirinali magyar királyi követség jogtanácsosává kinevezett dr. Rabby Gia­cinto római ügyvéddel 1935 évi május hó 1-én kötött megállapodás, valamint a jogtanácsos kinevezésére vonatkozó hirdetmény az aláb­biakban közöltetik: CONVENZIONE. Era i sottoscritti, barone Federico Villani, Ministro di Ungheria presso S. M. il Re d'Italia ed il Signor Avv. Giacinto Rabby, residente in Roma si conviene : I. Il R. Ministro di Ungheria in virtù dell'autorizzazione conferitagli coll'ordinanza No. 4267/1—1935 dell' 8 aprile 1935 del R. ung. Ministero degli Affari Esteri, nomina il Signor Avv. Giacinto Rabby Consulente legale della R. Legazione di Ungheria a Roma. II. ]l Signor Avv. Giacinto Rabby accetta tale incarico e si dichiara fin d'ora disposto di assolvere il suo compito, come segue : 1. Il Consulente dovrà sbrigare tutte le cause civili, commerciali e penali ed affari giudiziari per i cittadini ungheresi dinnanzi alle Autorità locali ed anche fuori di Roma, se lo creda, conforme alle vigenti leggi e regolamenti italiani dell'Ordine degli avvo­cati e del Consiglio di procuratori. Detto Consulente s'impegna inoltre che nelle cause affidategli de cittadini ungheresi : a) qualora esse vengano discusse in iscritto, i relativi documenti redigerà egli stesso ; b) nelle cause che oralmente venissero discusse, eccettuate quelle completamente insignificanti, ne assumerà personalmente il patrocinio ed infine c) provvederà in modo debito e sempre sotto la propria responsabilità di farsi sostituire nelle cause da discutere in luoghi non vicini a Roma. 2. I rapporti e gli obblighi del detto Con­sulente sono disciplinati dai regolamenti e dalle leggi italiane. 3. Nessun compenso è dovuto per detti affari al Consulente da parte della R. Lega­zione. Il compenso sarà invece a carico delle parti interessate nelle singole cause od affari. 4. I compensi dovranno uniformarsi nor­malmente alle vigenti tariffe locali, secondo legge e secondo i deliberati del Consiglio di disciplina dei Procuratori e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, salvo accordo diverso fra gli interessati. 5. E ili facoltà del Consulente di assumere il mandato dietro versamento di un congruo fondo di spese e di compensi da diffalcarsi dal conto finale. Tale facoltà è data al Con­sulente ogni qualvolta il fondo sarà esaurito. 6. E in facoltà del Consulente di tratte­nersi l'importo del suo compenso e delle spese liquidabili o liquidate in base alle tariffe sulle somme che avrà ad esigere per conto del cliente. Detta facoltà va limitata alle sole competenze onorarie e spese aggiudi­cate al Consulente da parte delle Autorità giudiziarie. 7. La procura sarà rilasciata conforme alle vigenti leggi italiane. 8. Il Consulente dovrà sbrigare gratuita­mente, salvo il rimborso delle spese le pratiche giudiziarie in genere riguardanti i cittadini ungheresi che trovarsi in istato di povertà, comprovata dalla R. Legazione di Ungheria a Roma. 9. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e nell'applicazione della presente, conven­zione sarà sottoposta al giudizio di un ar­bitro scelto dalla R. Legazione di Ungheria a Roma, ogni qualvolta anche l'altra parte (cliente) aderirà al giudizio arbitrale. 10. Il Consulente è responsabile della custodia dei documenti che a lui od ai suoi impiegati vengano affidati a mano o a mezzo di raccomandata. 11. La nomina di Consulente può essere revocata in qualsiasi momento e senza compenso qualsiasi da parte del R. ung. Ministero degli Affari Esteri.

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