Külügyi Közlöny 16. 1936
1936-01-31 / 1. szám
KÖZLEMÉNYEK. A szófiai m. kir. követség új címe : rue 6 septembre No 57., ami a Külügyi Közlöny XIV. évfolyam 13. számának 71. oldalán feljegyzendő. A berlini m. kir. főkonzulátus telefonszáma : A. 9, Blücher 4151., ami a Külügyi Közlöny XIV. évfolyam 13. számának 85. oldalán fel jegyzendő. A római quirinali magyar királyi követség jogtanácsosává kinevezett dr. Rabby Giacinto római ügyvéddel 1935 évi május hó 1-én kötött megállapodás, valamint a jogtanácsos kinevezésére vonatkozó hirdetmény az alábbiakban közöltetik: CONVENZIONE. Era i sottoscritti, barone Federico Villani, Ministro di Ungheria presso S. M. il Re d'Italia ed il Signor Avv. Giacinto Rabby, residente in Roma si conviene : I. Il R. Ministro di Ungheria in virtù dell'autorizzazione conferitagli coll'ordinanza No. 4267/1—1935 dell' 8 aprile 1935 del R. ung. Ministero degli Affari Esteri, nomina il Signor Avv. Giacinto Rabby Consulente legale della R. Legazione di Ungheria a Roma. II. ]l Signor Avv. Giacinto Rabby accetta tale incarico e si dichiara fin d'ora disposto di assolvere il suo compito, come segue : 1. Il Consulente dovrà sbrigare tutte le cause civili, commerciali e penali ed affari giudiziari per i cittadini ungheresi dinnanzi alle Autorità locali ed anche fuori di Roma, se lo creda, conforme alle vigenti leggi e regolamenti italiani dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio di procuratori. Detto Consulente s'impegna inoltre che nelle cause affidategli de cittadini ungheresi : a) qualora esse vengano discusse in iscritto, i relativi documenti redigerà egli stesso ; b) nelle cause che oralmente venissero discusse, eccettuate quelle completamente insignificanti, ne assumerà personalmente il patrocinio ed infine c) provvederà in modo debito e sempre sotto la propria responsabilità di farsi sostituire nelle cause da discutere in luoghi non vicini a Roma. 2. I rapporti e gli obblighi del detto Consulente sono disciplinati dai regolamenti e dalle leggi italiane. 3. Nessun compenso è dovuto per detti affari al Consulente da parte della R. Legazione. Il compenso sarà invece a carico delle parti interessate nelle singole cause od affari. 4. I compensi dovranno uniformarsi normalmente alle vigenti tariffe locali, secondo legge e secondo i deliberati del Consiglio di disciplina dei Procuratori e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, salvo accordo diverso fra gli interessati. 5. E ili facoltà del Consulente di assumere il mandato dietro versamento di un congruo fondo di spese e di compensi da diffalcarsi dal conto finale. Tale facoltà è data al Consulente ogni qualvolta il fondo sarà esaurito. 6. E in facoltà del Consulente di trattenersi l'importo del suo compenso e delle spese liquidabili o liquidate in base alle tariffe sulle somme che avrà ad esigere per conto del cliente. Detta facoltà va limitata alle sole competenze onorarie e spese aggiudicate al Consulente da parte delle Autorità giudiziarie. 7. La procura sarà rilasciata conforme alle vigenti leggi italiane. 8. Il Consulente dovrà sbrigare gratuitamente, salvo il rimborso delle spese le pratiche giudiziarie in genere riguardanti i cittadini ungheresi che trovarsi in istato di povertà, comprovata dalla R. Legazione di Ungheria a Roma. 9. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e nell'applicazione della presente, convenzione sarà sottoposta al giudizio di un arbitro scelto dalla R. Legazione di Ungheria a Roma, ogni qualvolta anche l'altra parte (cliente) aderirà al giudizio arbitrale. 10. Il Consulente è responsabile della custodia dei documenti che a lui od ai suoi impiegati vengano affidati a mano o a mezzo di raccomandata. 11. La nomina di Consulente può essere revocata in qualsiasi momento e senza compenso qualsiasi da parte del R. ung. Ministero degli Affari Esteri.