Külügyi Közlöny 15. 1935
1935-03-30 / 3. szám
Ludovika Akadémia II. főcsoport- (II., Hidegkúti út 23.) parancsnokságnál 30 fillér ártérítés mellett, postán küldve pedig ezenkívül a postaköltség előzetes beküldése ellenében, kapható. A «Pályázati Hirdetmény» a Budapesti Közlönyben is meg fog jelenni. Budapest, 1935 évi március hó 5-én. M. kir. Honvédelmi Minister. A trieszti magyar királyi konzulátus vezetője által a magyar királyi külügyministertől nyert előzetes felhatalmazás alapján a konzulátus jogtanácsosává kinevezett dr. Sternberg-Montaldi Umberto trieszti ügyvéddel mult évi december hó 12-én kötött megállapodás, valamint a jogtanácsos kinevezésére vonatkozó hirdetmény az alábbiakban közöltetik. CONVENZIONE. Fra i sottoscritti dott. Stefano de Reviczky, regio Console Generale di Ungheria in Trieste, ed avvocato Umberto SternbergMontaldi, residente in Trieste, si conviene quanto segue. I. II Regio Console Generale di Ungheria in base alla autorizzazione, impartitagli coll'ordinanza dd. 10. V. 1934. No 5167/1 del R. Ministero degli Affari Esteri di Ungheria, nomina il signor avv. Umberto SternbergMontaldi a consulente legale del Regio Consolato di Ungheria in Trieste. II. II signor avv. Umberto SternbergMontaldi accetta tale nomina e dichiara di essere disposto ad assolvere il suo compito come in appresso. 1. Egli condurrá tutte le cause civili, commerciali e penali ed in genere ogni pratica giudiziale e stragiudiziale nell'interesse di cittadini ungheresi dinanzi alle varié autorita del Regno d'Italia e particolarmente dinanzi alle autoritá locali, purché si tratti di cause e pratiche, il cui svolgimento sia consiliabile colle disposizioni di legge, vigenti nel Regno, nonché coi singoli regolamenti professional i. 2. Di regola egli dovrá trattare personalmente le varié pratiche, sia in inscritto che a voce, e potrá solo eccezionalmente, per il caso di impedimento, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, specie per quanto riguarda pratiche, da svolgersi dinanzi ad autoritá non residenti a Trieste perö sotto sua personale responsabilitá. 3. I diritti ed obblighi del consulente saranno regolati dalle norme vigenti nel Regno d'Italia. 4. II consulente potrá far valere i suoi diritti di compenso per le sue prestazioni soltanto vers' i singoli cittadini ungheresi da lui patrocinati, non cosi verso il Regio erario ungherese. 5. Salvo diverso accordo col cliente, l'ammontare del compenso verrá regolato dalle norme e tariffe, vigenti in tale matéria nel Regno d'Italia ; impregiudicato, se del caso, il parere del competente organo professionale. (3. 11 consulente avrá il diritto di subordinare Faccettazione del singolo mandato al versamento di un congruo fondo spese che dovrá venire integrato non appena esaurito. Tali acconti verranno diffalcati dalia specifica finale. 7. Per il compenso rispettivamcnte rimborso spese in contanti spettantegli giusta il punto precedente, sara in facoltá del consulente di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme, incassate per conto del cliente. Detta facoltá va limitata alle sole competenze onorarie e spese aggiudicate al consulente da parte delle autoritá giudiziarie. 8. Le singole procure verranno rilasciate secondo le indicazioni del consulente, di regola in conformitá alle norme vigenti nel Regno d'Italia. 9. Fatta eccezione per le spese borsuali. che dovranno venire antecipate, rispettivamente rifuse, il consulente dovrá svolgere gratuitamente la propria attivitá nel le pratiche giudiziali nelFinteresse di quei cittadini ungheresi, il cui stato di povertá risulti dimostrato con regolare certificato del R. Consolato di Ungheria. 10. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione ed applicazione della presente convenzione dovesse sorgere fra il consulente ed i clienti ungheresi, sara sottoposta al giudizio inappellabile di un unicó arbitro, scelto dal R. Consolato di Ungheria, purché il cliente accetti preventivamente tale arbitraggio e ne dia conferma col sottoscrivere il rispettivo compromesso. 11. II consulente é responsabile dalia custodia dei documenti, consegnati o rimessi dal cliente sia a sue mani sia a mani suoi collaboratori ad impiegati. 12. II Regio Ministero degli Affari Esteri di Ungheria avrá la facoltá di revocare in qualsiasi momento la nomina del consulente e senza obbligo di indennizzo. 13. Sará obbligo del consulente di definire, senza diritto a compenso, tutte le pra-