Külügyi Közlöny 15. 1935

1935-03-30 / 3. szám

Ludovika Akadémia II. főcsoport- (II., Hideg­kúti út 23.) parancsnokságnál 30 fillér ár­térítés mellett, postán küldve pedig ezen­kívül a postaköltség előzetes beküldése ellené­ben, kapható. A «Pályázati Hirdetmény» a Budapesti Közlönyben is meg fog jelenni. Budapest, 1935 évi március hó 5-én. M. kir. Honvédelmi Minister. A trieszti magyar királyi konzulátus veze­tője által a magyar királyi külügyminister­től nyert előzetes felhatalmazás alapján a konzulátus jogtanácsosává kinevezett dr. Sternberg-Montaldi Umberto trieszti ügyvéd­del mult évi december hó 12-én kötött meg­állapodás, valamint a jogtanácsos kinevezé­sére vonatkozó hirdetmény az alábbiakban közöltetik. CONVENZIONE. Fra i sottoscritti dott. Stefano de Reviczky, regio Console Generale di Ungheria in Trieste, ed avvocato Umberto Sternberg­Montaldi, residente in Trieste, si conviene quanto segue. I. II Regio Console Generale di Ungheria in base alla autorizzazione, impartitagli col­l'ordinanza dd. 10. V. 1934. No 5167/1 del R. Ministero degli Affari Esteri di Ungheria, nomina il signor avv. Umberto Sternberg­Montaldi a consulente legale del Regio Con­solato di Ungheria in Trieste. II. II signor avv. Umberto Sternberg­Montaldi accetta tale nomina e dichiara di essere disposto ad assolvere il suo compito come in appresso. 1. Egli condurrá tutte le cause civili, commerciali e penali ed in genere ogni pratica giudiziale e stragiudiziale nell'inte­resse di cittadini ungheresi dinanzi alle varié autorita del Regno d'Italia e particolar­mente dinanzi alle autoritá locali, purché si tratti di cause e pratiche, il cui svolgimento sia consiliabile colle disposizioni di legge, vigenti nel Regno, nonché coi singoli regola­menti professional i. 2. Di regola egli dovrá trattare personal­mente le varié pratiche, sia in inscritto che a voce, e potrá solo eccezionalmente, per il caso di impedimento, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, specie per quanto riguarda pratiche, da svolgersi di­nanzi ad autoritá non residenti a Trieste perö sotto sua personale responsabilitá. 3. I diritti ed obblighi del consulente saranno regolati dalle norme vigenti nel Regno d'Italia. 4. II consulente potrá far valere i suoi diritti di compenso per le sue prestazioni soltanto vers' i singoli cittadini ungheresi da lui patrocinati, non cosi verso il Regio erario ungherese. 5. Salvo diverso accordo col cliente, l'am­montare del compenso verrá regolato dalle norme e tariffe, vigenti in tale matéria nel Regno d'Italia ; impregiudicato, se del caso, il parere del competente organo professionale. (3. 11 consulente avrá il diritto di sub­ordinare Faccettazione del singolo mandato al versamento di un congruo fondo spese che dovrá venire integrato non appena esau­rito. Tali acconti verranno diffalcati dalia specifica finale. 7. Per il compenso rispettivamcnte rim­borso spese in contanti spettantegli giusta il punto precedente, sara in facoltá del con­sulente di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme, incassate per conto del cliente. Detta facoltá va limitata alle sole compe­tenze onorarie e spese aggiudicate al consu­lente da parte delle autoritá giudiziarie. 8. Le singole procure verranno rilasciate secondo le indicazioni del consulente, di regola in conformitá alle norme vigenti nel Regno d'Italia. 9. Fatta eccezione per le spese borsuali. che dovranno venire antecipate, rispettiva­mente rifuse, il consulente dovrá svolgere gratuitamente la propria attivitá nel le pra­tiche giudiziali nelFinteresse di quei cittadini ungheresi, il cui stato di povertá risulti dimostrato con regolare certificato del R. Consolato di Ungheria. 10. Qualsiasi divergenza nell'interpreta­zione ed applicazione della presente con­venzione dovesse sorgere fra il consulente ed i clienti ungheresi, sara sottoposta al giudizio inappellabile di un unicó arbitro, scelto dal R. Consolato di Ungheria, purché il cliente accetti preventivamente tale arbi­traggio e ne dia conferma col sottoscrivere il rispettivo compromesso. 11. II consulente é responsabile dalia custodia dei documenti, consegnati o rimessi dal cliente sia a sue mani sia a mani suoi collaboratori ad impiegati. 12. II Regio Ministero degli Affari Esteri di Ungheria avrá la facoltá di revocare in qualsiasi momento la nomina del consulente e senza obbligo di indennizzo. 13. Sará obbligo del consulente di defi­nire, senza diritto a compenso, tutte le pra-

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