ARHIVSKI VJESNIK 43. (ZAGREB, 2000.)

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A. Šoljić, Za vječno pamćenje, Arh. vjesn., god. 43 (2000), str. 219-234 rik ni svjetovnjak, ne može uzimati nijednu od rečenih knjiga, pod prijetnjom od sto perpera onomu tko prekrši, a rečenomu čuvaru (podprijetnjom) lišenja službe i sto perpera. Svi pak oni kojima bude trebalo dobiti ili pretražiti neki spis iz rečenih knji­ga da se moraju obratiti rečenomu čuvaru, kao što se obraćaju našim notarima i kancelarima za spise notarijata i kancelarije, te rečenomu čuvaru platiti kako bude pravo i pošteno, kako za pretraživanje tako iza izdavanje otpravaka rečenih spisa. 19/5/1557 Cons. Rog. 54/10 Vedendose come la gran liberta quale tiene ciascaduno della citta, per minimo che sia, d'intrare nelli officii del palazzo nostro, cioue (sic!) nella Notaria e cancellarla, e mescolare li libri, vedderli e farli portare da uno luogo ad altro; per la quale cos sa ne nascono infiniti inconuenienti e tali che mai se troua uno libro al luogo suo, oltra che se troui come mancano alcuni libri di uendite e sententiae, cossa inciuile enorme e de molto danno. Perciò per obuiar' a questi abusi e per dare modo di qualche gouerno alli predicti li­bri di Notaria e cancellarla, par' alli signori Proueditori della citta, se debbia fare l'infrascritta prouisione. Primariamente chel se debbia deputare il luogo del collegio al publico seruigio e gouerno de dicti libri, nel quale luogo del collegio se debbia far uno appartimento secodo sera dissegnato dalli magistri intelligenti di tauolae, con li cancelli a modo delle inferratae, accio chel lume possi da la parte delle finestrae del collegio penetra­re dentro uerso la porta del dicto collegio & in dicto appartimento se debbiano da dua parti far dua sparti de tauolae accio chi hauera bissogno de domandar uno libro per cauare la copia, lo possi fare et in mezzo se debbia ponere la porta. Dentro poi se debbiano preparare le scanciae seu polizae nel modo qualhora sono in Notaria e can­cellaria et una parte se debbia attribuire per uso delli libri di Notaria e l'altra per li li­bri della cancellarla, accommodando le scanceae seu polizae de mo(do) habbino ben seruire e che li libri distintamente se possino reporre senza ueruna inplicatione e che nel dicto luogo se debbiano fare li banchi per scriuere, talché udendo li notari anda­na per scriuere il banco sia commodo, e lo medemo per li cancellieri, talché ogni uf­ficio habbi lo suo banco con tutte le commoditadi opportune facendosi fenestrae ac­conciare de modo ui si possi commodamente stare. Al dicto luogo debbiano stare li dua coadiutori di Notaria e della cancellarla. L'uffi­cio de li quali sia questo di non permettere che l'huomo del mondo ui possi intrare salui li signori consuli, signori thesaurieri e signori Procuratori di Santa Maria e di Santo Biaggio et ad altra persona non debbiano lassar' intrare sotto pena de iperperi 25 a qualunque quali lassassero intrar e collui qual intrasse. E parimente non debbia­228

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