ARHIVSKI VJESNIK 9. (ZAGREB, 1967.)

Strana - 117

6. Dubrovnik 5. IV 1808. Uputstva koja je poglavar Garanjin izdao općinskoj upravi grada Du­brovnika i Predgrađa. ISTRUZIONI per l'Amministrazione comunale della città di Ragusa e Borgo Titolo primo Disposizioni generali Articolo 1. In ogni comune in cui esiste un'amministrazione comunale composta di un podestà e di più savi essa esercita in conformità delle leggi tutte le ispezioni amministrative economiche e rappresentative della comune. 2. Risiedendo nell'amministrazione comunale la rappresentanza e la procura generale di tutti gli affari della comune, avrà esa la facoltà di elegere queli impiegati, di cui abbisogna pel disbrigo degli affari a lui confidati essendo risponsabile la detta amministrazione per gli impiegati medesimi, salva sempre l'approvazione del signore amministratore della città e terri­torio. 3. L'ufizio di amministratore comunale è pubblico, e per ciò no sarà lecito ad alcuno di ricusarlo senza legittimo impedimento. Il rinunciante è tenuto risponsale per l'amministrazione, ancorché condotta senza il suo inter­vento e concorso fino a tanto che non sia effettivamente ammessa la ri­nuncia e segvita la nomina di un altro amministratore. La rinunzia e sem­pre accompagnata dalla deduzione de'titoli, ai quali si trova appoggiata. I titoli non sono legittimi, quando non siano del genere di quelli, che basti­no a dispensare dai pubblici offizi a termini di ragione. Il rinunciante non assistito da alcun titolo del genere indicato paga la multa di lire cinquanta venete da applicarsi a beneficio della comune, e non è dispensato dalla pre­detta responsabilità, se non dopo di esser rimpiazzato, e di aver esegvito il pagamento della multa predetta. 4. Tutti i congressi e le adunanze, che col permesso del signor amministra­tore del governo si tengono nella comune degli individui delle particolari società sia per oggetti di amministrazione delle loro rendite, sia per le no­mine di loro competenza a qualche beneficio ecclesiastico, sia per qualun­que altro oggetto, di cui resti loro — salvo il diritto dagli antichi e dai nuovi, regolamenti sono assistiti dall'amministrazione comunale, da un mi­nistro destinato dal signor amministratore governativo qualora egli non volesse intervenirvi per tutto ciò che concerne il buon ordine, e la regola­rità degli oggetti, che debbono trattarsi in detti congressi. Gli amministra­tori comunali non hanno in simili casi alcun voto deliberativo, ma soltanto consultivo, e devesi informare l'amministratore governativo di quanto è stato risoluto nel congresso, e trasmettere copia autentica, affine di rico­noscerne la regolarità se si tratta di nomine, e di riportarne V approvazione, se trattasi d'oggetti amministrativi. ­5. Le amministrazioni comunali dipendono immediatamente dall'amministra­tore del governo, nella di cui giurisdizione esiste la comune e ne devono

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