ARHIVSKI VJESNIK 9. (ZAGREB, 1967.)
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sempre esegvir puntualmente e pienamente gli ordini, che loro vengono comunicati direttamente o indirettamente. In caso d'inobbedienza alle leggi, ai regolamenti, ai decreti superiori, o di malversazione della pubblica sostanza l'amministratore governativo può sospendere l'amministrazione comunale e rimpiazzarla provvisoriamente. Deve però informare le autorità superiori, le quali o rimettono l'amministrazione al suo posto, o la destituiscono deffinitivamente. 6. Le amministrazioni comunali fanno rapporto all'amministratore governativo delle emergenze che esigono la superior provvidenza. 7. Gli amministratori comunali devono convocarsi quando il bisogno lo richieda, e necessariamente dietro la domanda dell'amministratore del governo. Nei casi d'urgenza debbono le loro sedute essere permanenti fino alla totale evasione dell'affare, altrimenti si rendono essi risponsali realmente e personalmente di tutte le consegvenze, che per loro causa possono accadere in pregiudizio del governo o della comune. 8. Tutte le determinazioni d'ogni amministrazione comunale vengono scritte sopra un registro particolare, nel quale si fà menzione dei membri presenti alla seduta, e questi sottoscrivono le determinazioni esposte ne'registri. 9. Le spedizioni però e le lettere d'uffizio basta che vengano sottoscritte dal podestà, e controsegnate dal segretario. Titolo II Funzioni delle amministrazioni comunali 10. Le amministrazioni comunali si faranno sollecite di esegvir e e far esegvire legittimamente ne'modi, e ne'luoghi consueti, la pubblicazione di tutte le leggi, decreti, proclami, e simili, che venissero di mano in mano emmessi dalle competenti autorità superiori. Questa pubblicazione dovrà essere fatta subito dopo che saranno loro pervenuti detti atti pubblici, con ordine di publicarli; e dovrà poscia trasmettersi all'amministratore governativo il certificato autentico della esegvita pubblicazione coll'indicazione del giorno ed ora in cui fù fatta onde poter rilevare l'epoca precisa da cui comincia negli abitanti della comune l'obbligo dalla relativa osservanza. 11. Occorendo che per determinazioni politiche, e rigvardanti la parte amministrativa dovessero esegvirsi intimazioni od avvisi a qualche individuo della propria comune, dovrà prestarsi l'amministrazione comunale ad effettuarle, e farle effettuare legittimamente. 12. Dovrà essa denunciare al tribunal competente i furti, assalti, risse con effusione di sangve, omicidi che accadessero nel territorio della propria comune, assumendo con tutta l'imparzialità quelle cognizioni che occorrono per circonstanziare il fatto, e perche non si sottragano i rei alla meritata pena. 13. Un egvale denunzia sarà pure tenuta di fare ogni qualvolta accadesse qualche straordinario accidente nella propria comune, d'inondazione, d'incendio, d'invasione di fuorusciti, di passaggio di malviventi, e simili, ed anzi una tale denunzia, oltre l'essere il più che sia possibile sollecita dovrà essere esegvita presso qualunque autorità, che possa aver parte al provvedimento. 14. Le istantanee provvidenze però nel caso d'incendio, inondazione, e simili dovranno darsi dalla stessa amministrazione comunale, prevalendosi della forza territoriale, che si trovasse in luogo, la quale sarà tenuta a prestar-