Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)

Dokumentumok - II. Scipione Bona itáliai szállítmányainak biztosításai 1580–1589

182 9. Raguza, 1584. július 3. Ragusa, 3. Juli 1584 DAD Noli e Sicurtà di Notoria voi. 18. fai. 53r-54r. Die 3. iulii 1584. Col nome di Dio a buon viaggio, guadagno et salvamento. Ser Scipione Michele di Bona s’assicura et vuol esser assecurato per tutta quella somma et quantità di danari, la quale da gli infrascritti assecuratori sarà dichiarita in et sopra li cuoi secaticci caricati in questo porto sopra il navilio patroneggiato per Antonio di Marco ragugeo o per qualsivoglia altro, che lo patroneggiasse. Et vuol esser assecurato dal dì, hora et punto che li detti cuoi son stati caricati perfintanto ch’a buon salvamento arrivati saranno in Ancona et tutti salvi in terra saran discaricati senza danno alcuno. Et questo assicuramento si fa di ordine et licenza de signori offitiali sovra ciò deputati a ragione di 2 Vi per cento. Et vuol esser assecurato da ogni caso, pericolo et infortunio di acqua, di fuoco, di getto in mare, di represaglie d’amici et di nemici, di retentione da navi, galee, fuste et altri legni armati et disarmati, et da ogni altro caso, pericolo et infortunio divino et humano, possibile et impossibile, imaginabile et inimaginabile, che alli detti cuoi avvenir potesse, non eccettuando alcuno; ponendo gli assecuratori in luogo dell’assecurato, sì come assecurato non fusse. Dichiarando che il detto navilio con i detti cuoi possa navigar per tutti i venti, avanti, a dietro, a orza, a poggia, a destra et a sinistra, et possa scorrere, scorgere et porteggiare in qualsivoglia porti, luoghi e spiagge, caricare, discaricare, in altri navilii tramutare et ogn’altra cosa fare, che paresse et piacesse al patrone per benefitio et utile sì di detto navilio, come di detti cuoi, alli quali s’avvenisse qualche male (che Dio no’l voglia), che il patrone, i marinari, l’assecurato et altri per loro possano comparire in ogni giuditio et fuori, et fare ogni cosa per recuperare senza alcun pregiuditio del presente assecuramento. Dichiarando che se in termine di 4 mesi non venisse nuova alcuna di detto navilio, che gli assecuratori con tutti i loro beni sieno tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assecurato subito scorso il detto termine. Dichiarando anchora che s’alli detti cuoi avvenisse qualche male (che Dio non voglia), che gli assecuratori con tutti i loro beni sieno tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assecurato in termine di 4 mesi dal dì della mala nuova havuta. Et non si possano difendere con altri statuti, ordini et leggi, anchorchè fussero legitimi, a quali da hora rinuntiano, né con privilegi, né possano pigliar salvo condotti, et presi non vagliano, né essaminare a perpetua memoria, né fare alcun atto di difensione, se prima non haveran pagato, quanto ciascun di loro haverà assecurato. Et gli assecuratori all’hora s’intendano haver guadagnato il loro risico, quando il detto navilio arrivato sarà in Ancona et li detti panni121 salvi in terra haverà discaricati senza danno alcuno. Che Dio per tutto li salvi. Amen.

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