Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)

Dokumentumok - II. Scipione Bona itáliai szállítmányainak biztosításai 1580–1589

179 7. Raguza, 1584. június 4. Ragusa, 4. Juni 1584 DAD Noli e Sicurtà di Notoria voi. 18. fai. 16v-J8r. Die IIII. iunii 1584. Col nome di Dio a buon viaggio, guadagno et salvamento. Ser Scipione Michele di Bona si assicura et vole esser assicurato per tutta quella somma et quantità delli denari, la quale dagli infrascritti assecuratori sarà dichiarita in et sopra li cuori bovini per lui caricati nell’aque di Ragusa sopra la nave nominata Santo Antonio di buon viaggio patronegiata per Thomaso di Giovanni o per qual si voglia altro, chi la patronegiasse. Et vole esser assicurato dal dì, hora et punto che li detti cuori ha caricato perfintanto che a buon salvamento arivati saranno in Ancona et tutti salvi in terra saranno discaricati senza danno alcuno. Et questo assicuramento si fa di ordine et licenza delli signori offitiali a ciò deputati a ragione di 2 per cento. Et vole esser assicurato da ogni caso, pericolo et infortunio divino et humano, possibile et impossibile, imaginabile et immaginabile, di aqua, di fuoco, di getto in mare, di represaglie d’amici et di nemici, di ritentione da navi, galere, fuste et altri legni armati et disarmati, et da ogni altro caso, pericolo et infortunio, quale alli detti cuori intravenir potesse, non ecetuando alcuno; ponendo gli assecuratori in luogo del assicurato, sì come assicurato non fusse. Dichiarando che la detta nave possa navegare per tutti li venti, avanti, adrieto, a orza, a poggia, a destra et a sinistra, et possa scorrere, sorgere et porteggiare in qual si voglia porti, luoghi et spiaggie, caricare, discaricare, in altri navigli tramutare et ogni alt­ra cosa fare, che paresse et piacesse al patrone per benefìtio et utile sì della nave, come di detti cuori, alli quali se intravenisse qualche disgrada (che Dio noi voglia), che il patrone, gli marinari, lo assecurato et altri per loro possino comparire in ogni giuditio et extra, et far ogni cosa per ricuperare senza alcun pregiuditio del presente assecuramento. Dichiarando che se alli detti cuori intravenisse qualche male (che Dio noi voglia) et venisse la mala nova, che gli assecuratori con tutti loro beni siano tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assicurato in termine di mesi quattro dal dì della mala nova havuta. Et non si possino diffendere con alcuni statuti, ordeni et leggi, anchorchè fossero legitimi, alli quali tutti da bora rinontiano, né con privilegii, né possino pigliar salvo condotti, et presi non vagliano, né esaminare a perpetua rei memoria, né far alcun atto di diffensione, se prima non pagaranno, quanto ciascun di loro haverà assicurato. Et gli assecuratori all’hora s’intendano haver guadagnato il loro risico, quando li sudetti cuori a buon salvamento arivati saranno in Ancona et tutti salvi in terra saranno discaricati senza danno alcuno. Il signor Iddio l’accompagni. Amen. Io Hierolimo Francesco di Caboga assicuro per scudi ducente scudi 200 Io Stephano Christophoro di Zamagno assicuro per scudi cinquanta scudi 50

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