Vízügyi Közlemények, 1933 (15. évfolyam)
2. füzet - XVII. Kisebb közlemények
94 L'ultimo atto della legislazione sulla bonifica integrale fù la revisione ed il coordinamento di tutte le norme disseminate in un testo unico. Questa nuova legge, II Testo Unico delle leggi sulla bonifica integrale è stata approvata col regio decreto n. 215 dell'anno 1933. La logica del nuovo Testo Unico è sommamente chiara; assegna ad ogni lavoro una tale importanza, ch'èproporzionata alla misura con cui contribuisce al conseguimento dell'alto fine cioè dell'organizzazione agraria d'Italia ; fà distinzione fra opere che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate (Trasformazione fondiaria ) e fra quelle che sono eseguibile indipendentemente da un piano generale (Miglioramento fondiario). I comprensori da bonificare sono stabiliti in bonifiche di prima categoria (che hanno una particolare importanza sociale) ed in bonifiche di seconda categoria. I compiti possono essere statali o privati, ma lo Stato ha la facoltà di rendere obligatorie le opere complementari, che i privati debbono eseguire per completare le pubbliche. Un nuovo aspetto del Testo Unico consta nella ricomposizione delle proprietà frammentate o polverizzate. L'esecuzione delle opere avviene nel modo seguente : Il consorzio costituit o dagli interessati fà preparare i progetti, in base ai quali ottiene la concessione, acquista poi coll'aiuto dell 'Associazione fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione il prestito occorrente di cui la misura dipende dall'entità del concorso statale prescritta esattamente nella concessione. Il versamento del prestito si effettua secondo la progressione dei lavori che sono eseguiti sotto il controllo dell'Ufficio del Genio Civile. La direzione centrale dei lavori è affidata sin dall'esercizio 1929/30 al Sottosegretariato per la Bonifica Integrale ch'è organizzato nel Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed è aiutato dalla cooperazione di due organi parastatali : la summenzionata Assoziazione fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione ed il Segretariato Nazionale per la Montagna. Sullo sviluppo delle opere si ottiene una chiara vista dal prospetto I. (vedi p. 180.) di cui le cifre riportano in lire attuali le somme investite sin dall'anno 1870 nei lavori di bonifica. Si vede che nei primi sette anni del regime fascista furono eseguite opere di bonifica integrale e trasformazione fondiaria per milioni 1500, in lire attuali, quasi uguale a quelle eseguite nel mezzo secolo 1870—1922. Dopo l'entrata in vigore della Legge Mussolini altri 2900 milioni di lire sono assegnati alle opere di bonifica integrale. In quattro anni più che il 150% del capitale investito nei 50 anni decorsi prima della Marcia su Roma. Quanto all'estensione dei lavori, la superficie interessata dalle bonifiche idrauliche ammontava nell'anno 1932 ad ettari 2-5 milioni, quella della trasformazione fondiaria però altri 1-3 milioni ettari. La superficie dei territori interessati dalle bonifiche montane era 6 milioni e 300,000 ettari. L'alto interesse connesso alle opere e gli ingenti capitali da immobilizzare nel suolo richiedono la massima cautela nella progettazione e nell'esecuzione. La vicenda di questa esatta progettazione e accurata esecuzione è affidata ad un corpo d'ingegneri idraulici che corrisponde al grandioso compito con una capacità ammirabile e perciò col massimo effeto. La cortesia del Sottosegretariato per la Bonifica Integrale mi facilitò la possibilità di visitare i lavori di parecchi consorzi ed ho visto dappertutto che le opere, perfette in ogni rispetto, sono eseguite colla massima economia. Posso aggiungere pure che la facoltà architettonica molto svi-