Folia Theologica 22. (2011)

Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO ... 15 (administratio apostolim)M, la quale indica un tipo determinato di Chiesa particolare. Questa specie di Chiesa particolare - come si ribadiva già nel diritto romano a proposito delle provincie governate da qualcuno ad interim35 - non si confonde con la diocesi affidata alla cura pastorale di un amministratore apostolico. Il CIC vigente non usa l'espressione "diritto amministrativo" (ius ad­ministrativum). Conosce invece la nozione di atto amministrativo singo- lare34 35 36. Il Codice non contiene corne termine tecnico nemmeno l'espres­sione di potestà amministrativa. E ben fondata invece l'opinione secondo la quale la potestà esecutiva (potestas regiminis exsecutiva) si esercita tipicamente in quel campo che, nel diritto statale, viene chia- mato amministrazione pubblica. Se cerchiamo invece l'opposto dell'at- to amministrativo singolo, non troviamo alcuna categoria chiaramente precisata che sia chiamata atto amministrativo generale (actus adminis­trativus generalis), benchè gli autori trattino largamente le diverse nozioni che possono essere riassunte sotto questo nome. Alcuni si as- tengono perö dall'uso dell'espressione "atto amministrativo generale". Al suo posto preferiscono pariare dell'attività creatrice di norme giuri- diche degli organi di pubblica amministrazione37. Altri autori menzio- nano, senza alcuna riserva, atti aministrativi generali anche nel diritto canonico38. Di alcune di queste norme osserva il Codice stesso che esse vengono emanate dal legislatore. Cosi si dice nella definizione indiretta dei decre­to generale (decretum generale)39. Il Codice di diritto canonico non manca di ribadire ehe un'autorità avente soltanto potestà esecutiva non puö emanare tali decreti se non con l'autorizzazione espressa dei legislatore40. II decreto generale ese­34 Per es. CIC Cann. 368, 371 § 2. 35 Cfr. Dig. 50.123.1 : Ulpianus: "Temporaria permutatio ius provinciae non in­novat". 36 CIC Lib. I, Tit. IV, De actibus administrativis singularibus (Cann. 25-93). 37 Cfr. per es. Labandeira, E., Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994. 227-265. 38 Cfr. per es. García Martin, ]., Atti amministrativi generali (Institutum Iuridi- cum Claretianum - Studia 2), Roma 2004. 39 CIC Can. 29. 40 CIC Can. 30.

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