Folia Theologica 21. (2010)

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.: Il diritto e i doveri propri dell Capitolo dei canonici. Annotazioni sul cambiamento dei compiti in un istituzione antica della Chiesa

120 Szabolcs Anzelm SZUROMI essi.46 La determinazione dello stallo a sedere e con esso l'ottenimento della retribuzione era regolamentata corne segue: la promozione gra- duale o per opzione era necessario öltre a possedere il grado di presbi- tero, avere lo statuto vigente, emettere la professione di fede e indossa- re le vesti liturgiche. I canonici titolari potevano ricevere la promozione e quindi le insegne liturgiche ed altri privilegi insieme a deteminati diritti per mezzo del vescovo tramite la domanda e il consenso dei ca­pitolo.47 Secondo la prescrizione dei 25 luglio 1923 da parte della Sacra Congregatio Concilii gli statuti vecchi dei capitoli dovevano essere cor- rette secondo le norme del CIC (1917).48 Tra i membri del capitolo vi erano i consultori nominati dal vescovo per un periodo di tre anni ehe erano al servizio dello stesso vescovo. Inoltre in tutte le questioni gravi nel governo della diocesi, il vescovo doveva chiedere il parere dei capi­tolo della cattedrale (cfr. cann. 427-428 CIC [1917]). Tra tutti compiti e tra tutti i diritti, sicuramente il compito principale dei capitolo della cattedrale era quello di governare in caso di sede vacante e designare il vicario di tale capitolo (cann. 432-444 CIC [1917]). La designazione dei vicario dei capitolo, solo nel caso in cui non sia stato designato un'amministratore apostolico neh'amministrare la diocesi, o nel caso in cui la Santa Sede non abbia nominato un suo rappresentante, avveniva durante i primi otto giorni dalla determinazione della sede vacante.49 50 II suo ufficio, ehe aveva autorità giuridica all'interno della diocesi, era es- ercitata fino all'entrata in ufficio dei nuovo vescovo. Per quanto riguar- da Teserczio dei beni della diocesi durante la sede vacante era eserci- tata dall'economo del capitolo.511 5. Le particolarità e i diversi privilegi acquisiti dei capitoli dei cano­nici era differente in ogni diocesi e nelle diverse nazione.51 Ad esempio in Ungheria, la dignité del canonico era denominta dal canonico colon­46 Conte a Coronata, M., Institutiones iuris canonici, I. 526-527. 47 Cfr. CIC (1917) 406 §§ 1-3. 48 S.C. Concilii, Litt.Circ. (25 iul. 1923): AAS 15 (1923) 453. 49 CIC (1917) Can. 432 - § 1. Capitulum ecclesiae cathedralis, sede vacante, intra octo dies ab accepta notitia vacationis, debet Vicarium Capitularem qui loco sui dioecesim regat et, si fructuum percipiendomm ei munus in­cumbat, oeconomum unum vel plures fideles ac diligentes constituere. 50 Vermeersch, A. - Creusen, I., Epitome luris Canonici cum commentariis, I. 433-435. 51 In modo particolare cfr. Bánk, J., A káptalani méltóságok Magyarországon [Le dignità dei canonici in Ungheria], Budapest 1945.

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