Folia Theologica 19. (2008)
Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia
IL DIRITTO NATURALE DEI GENITORI DI EDUCARE 373 lo stesso diritto ehe proviene dalla famiglia, perché il matrimonio e la famiglia sono inseparabili.65 II Codice precedente presentava la procre- azione e Teducazione come i fini primari dei genitori, i quali derivano dal matrimonio.66 Anche il nuovo Codice e Tordinamento canonico es- prime direttamente il concetto che il fine (ma dicendo questo non usa l'espressione "primario") del matrimonio e la procreazione e l'edu- cazione dei figli (can. 1055). È anche chiaro dalTordinamento canonico che non si puo contraire un matrimonio valido con l'esclusione della prole (can. 1101 § 1), ma non mancano tendenze secondo cui si potreb- be introduire la non validité del matrimonio contratto con esclusione dell'educazione cattolica.67 II matrimonio, come totius vitae consortium è fondato sul consenso delle parti (can. 1057), percio il consenso matrimoniale crea il matrimonio, ed anche la famiglia, Tambiente dove i genitori espletano la loro missione educativa.68 La famiglia corne co- munità sovrana è il primo luogo della socializzazione, la quale senza qualsiasi riflessa metodológia educativa insegna l'interpersonalità ai figli.69 Cosi la famiglia è veramente quello ehe dice Gravissimum educationis, ovvero la "prima scuola delle virtù sociali." (GE 3.) Il matrimonio è il luogo dove i genitori possono adempiere il loro compito naturale e cristiano, il quale deriva dal battesimo e deriva dalla loro paternité e maternité.70 Paolo VI nella sua enciclica Humanae Vitae, dice 65 "L'ordinazione alla finalité naturali del matrimonio - il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole - è intrinsecamente presente nal- la mascolinità e nella femminilità. Quest7indole teologica è decisiva per comprendere la dimensione naturale dell'unione. In questo senso, 1'indole naturale dei matrimonio si comprende meglio quando non la si separa dalla famiglia. Matrimonio e famiglia sono inseparabili, perché la mascolinità e la femminilità delle persone sposate sono costitutivamente aperte al dono dei figli." Giovanni Paolo E, Alloc, alla Rota Romana, n. 5,1.11.2001, in AAS, 93 (2001)361. 66 Cfr. CIC 1917, can. 1013. 67 Cfr. H. Mussinghoff, Ausschluß der Erziehung als Ehenichtigkeitsgrund, in Archiv für Katolisches Kirchenrecht, 156 (1987) 86-88. 68 J. Carreras, La giurisdizione della Chiesa suile relazioni familiari, in a cura di J. Carreras, La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano, 1998,12. 69 Giovanni Paolo ÏÏ, Es. ap., Familiaris consortio, n. 15, 21.XI.1981, in AAS, 74 (1982) 96-97, in italiano: EV, VII, 1421, nr. 1573-1574. 70 Cfr. LG 11; GE 3. vedi anche J. I., Arrieta, La famiglia nell'ordinamento canonico, in lus Ecclesiae, 7 (1995) 556.