Folia Theologica 19. (2008)

Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia

360 ÚJHÁZI, Lóránd parte dei documento conciliare, che è fonte del canone, sottolinea solo 1'obbligo dei genitori senza il riferimento al diritto educativo,22 e soltan- to dopo afferma tutti e due gli aspetti dell'educazione che è sia un do- vere, che un diritto.23 Questa duplicità è segnalata dal Codice quando dice che i genitori non hanno solo il dovere di educare, ma anche il diritto di farlo. Ovviamente l'educazione della prole, come il canone 226 sottolinea, è anche un „obbligo gravissimo".24 Il canone richiama il dovere e anche il diritto naturale dei genitori, ma non dimentica di determinare il modo dell'educazione, quando dice "l'educazione cris- tiana (possiamo dire cattolica)25 dei figli deve arricchire secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa." Come abbiamo già dimostrato, ovvia­mente anche i cattolici ricevono dal diritto naturale il diritto e dovere di educare - come tutti i genitori. Ma loro come cattolici con la loro educazione devono partecipare in modo attivo anche all'edificazione del Popolo di Dio. I cattolici, - come Pio X ha sottolineato - sono chia- mati a vedere tutte le cose terrene con occhio soprannaturale.26 Nel campo dell'educazione, questo significa ehe non puö esistere un' edu­22 "I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno 1'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e i principali educatori di essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante ehe, se manca, puo difficilmente essere supplita." GE 3. 23 "Rientra appunto nelle sue funzioni favorire in diversi modi l'educazione della gioventù: cioè difendere i doveri e i diritti dei genitori e degli altri ehe svolgono attività educativa e dar loro il suo aiuto; in base al principio della sussidiarietà, laddove manchi l'iniziativa dei genitori e delle altre società, svolgere l'opera educativa, rispettando tuttavia i desideri dei genitori, fon dare inoltre, nella misura in cui lo richieda il bene comune, scuole e isti- tuzioni educative proprie. " GE 3. 24 "I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno 1'obbligo gravissimo e il diritto di educarü; pereié spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa." Can. 226 § 2. Cfr. T. Vanzetto, Il diritto della famiglia nella Chiesa: la famiglia in quanto soggetto ecclesiale, in Quaderni di diritto ecclesiale, 3 (1994) 313-314. 25 Cfr. Can. 793 § 1; C., J. Errázuriz, Il „munus docendi ecclesiae" diritti e doveri dei fedeli, Milano, 1991, 29. 26 "Videlicet quidquid homo Christianus agat, etiam in ordine rerum terrena­rum, non ei licere bona negligere quae sunt supra naturam, immo oportere, ad summum bonum, tamquam ad ultimum finem, ex Christianae sapientiae preascriptis, omnia dirigat: omnes autem actiones eius, quatenus bonae aut malae sunt in genere morum, id est cum hire naturali et divino congruunt aut discrepant, iudicio et iurisdictioni Ecclesiae subesse." Pio X, Enc. Singu­lari quadam, 24.IX.1912, in AAS, 4 (1912) 658.

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