Folia Theologica 5. (1994)

Julio García Martín: Alcune considerazioni sul carattere missionario del "Catechismo della Chiesa cattolica"

CARATTERE MISSIONARIO DEL CATECHISMO 85 cale dell’uomo e della donna e la loro disuguaglianza funzionale (n. 872) e come membri della Chiesa godono dei diritti e obblighi dei cristiani (n. 1269). Questo numero rimanda ai canoni 208-223, nei quali vengono de­terminati i diritti e i doveri di tutti i fedeli. Tra questi rileviamo il diritto a eleggere liberamente lo stato di vita (can. 219). Il diritto e il dovere ehe hanno i genitori di educare i loro figli (can. 226, § 2). Da ciö consegue ehe tutti i due sposi hanno la stessa autorité sui figli e l’autonomia della famiglia59. Questo principio ha, o puo avere, una grande applicazione per il riconoscimento della uguale dignité della donna in quelle société, “po- poli e culture in cui la donna deve ancora compiere un lungo cammino in ordine alla sua promozione umana e liberazione”60. Una situazione molto concreta alla quale questi principi devono essere applicati, è la poligamia. Lasciando in disparte le considerazioni di carat- tere sociale e culturale, la poligamia, in quanto ehe è contraria al sacra­mento del matrimonio, rappresenta un ostacolo per poter ricevere il bat- tesimo. Percio chi si trova in tale situazione deve regolarla prima, rima- nendo con una sola moglie, cioè “si vede obbligato a ripudiare una o piii donne con cui ha condiviso anni di vita coniugale”61. Questo è un fatto che crea molti problemi pastorali nelle société dove è in vigore e senz’altro risulta difficile trovare una soluzione dal punto di vista giuri- dico. Tuttavia, c’è il convincimento secondo il quale il diritto canonico della Chiesa latina non tiene conto dell’Africa, e di conseguenza, non è adeguato aile nécessité pastorali della medesima, particolarmente per quello ehe riguarda il matrimonio62. Sia ben chiaro, si riferiscono al mat­59 Conferenze Episcopali dell'Africa e di Madagascar, Doc. Giustizia ed evan- gelizzazione in Africa, "Al tempo stesso bisogna incoraggiare una piú grande autonómia dei nucleo familiare. Le famiglie dei congiunti non devono in­tervenire negli affari della coppia, se non per sostenerla nelle difficoltà. Non devono imporre il loro punto di vista o il loro interesse. La coppia de­ve decidere di comune accordo l'aiuto da fornire aile due famiglie", l.c., p. 534. 60 GIOVANNI PAOLO II, enc. Redemptoris Missio, 70. Cfr. Documento dei Vescovi per 1'Africa Orientale, Pastorale familiare in Africa, l.c., p. 210. 61 N. 2387. Cfr. can. 1148, § 1. Il Catechismo non cita questo canone, ma lo po- teva aver fatto. 62 In alcune risposte ai Lineamenta si dice sulla questione quanto segue: "Dirit­to canonico: nel processo di elaborazione dei nuovo codice, la chiesa africa- na si è chiesta: «il nostro contesta è stato dawero preso in considerazio- ne?». E in realtà, il codice è del tutto estraneo al nostro contesto, con molto poco da offrire ai nostri problemi pastorali, ad esempio sui matrimonio", La pentola dei sinodo africano, 3, l.c., p. 307.

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