Folia Theologica 5. (1994)

Urbano Navarrete: Matrimonio e famiglia: due istituzioni complementari

16 U. NAVARRETE figli. Il bene comune, per sua natura, mentre unisce le sin- gole persone, assicura il vero bene di ciascuna. Se la Chie- sa, come del resto lo Stato, riceve il consenso del coniugi espresso attraverso le parole sopra riferite, lo fa perché esso è ’scritto nei loro cuori’ (Rm 2,15). Sono i coniugi a darsi reciprocamente il consenso matrimoniale, giurando, confer- mando cioè davanti a Dio, la verità del loro consenso. In quanto battezzati, essi sono, nella Chiesa, i ministri del sac­ramento del matrimonio. San Paolo insegna ehe questo loro reciproco impegno è un ’grande mistero’ (Ef 5,32)” (n. 10). 5. Diritto matrimoniale e pastorale della famiglia Tenuto conto dell’attenzione sempre crescente che la Chiesa manifesta per la pastorale della famiglia, non sono mancate delle critiche riguardo al nuovo Codice di Diritto canonico per non aver presentato un diritto della istituzione familiare, che fosse come il coronamento del diritto mat­rimoniale. Nel Congresso internazionale di Diritto Canonico tenutosi a Roma dal 19 al 24 aprile 1993, organizzato dal Pontificio Consiglio per l’interpretazi- one dei testi legislativi, ho avuto occasione di mettere in luce la differen- za delle possibilità di cui dispone la Chiesa nei confronti di entrambe le istituzioni: Il matrimonio dei battezzati, proprio perché è un sacramento, è di esclusiva competenza giurisdizionale della Chiesa, la quale esercita la sua giurisdizione nella misura ehe ritiene opportuno, secondo l’esigen- ze del bene comune, sia riguardo ai soggetti battezzati ehe vuole siano esenti di una determinata legislazione canonica, sia riguardo aile leggi concernenti l’abilità delle persone, le solennité nella celebrazione del patto coniugale e gli effetti inseparabili dal vincolo matrimoniale, rispet- tano sempre i limiti della competenza dell’autorità della société politica: limiti che giuridicamente vengono segnalati con la frase tecnica: “effetti puramente civili del matrimonio” (c. 1059). Proprio dall’esercizio pluri- secolare della giurisdizione della Chiesa nel matrimonio dei battezzati si è formato il diritto matrimoniale canonico, che come abbiamo accennato sopra, ha esercitato un influsso cosi grande nel matrimonio occidentale moderno che oggi si va introducendo insensibilmente in moite parti del mondo di tradizione non occidentale.

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