Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)

Ius canonicum

124 PÉTER ERDŐ contrasto con l’intenzione della nuova legislazione ehe promuove la gratuitá. A livello diocesano non sembra utile accentuare la possibility per le parti piú facoltose di regalare soldi al tribunale. Se si facesse in questo modo, non si potrebbe evitare Papparenza della corruzione e il sospetto di favoreggiamento di quelli che possono pagare di piü. Per tutto cio, sembra sempre utile la tabel­la di tasse processuali ehe non sono strettamente obbligatorie ma indicative per le parti.19 Riguardo il processo matrimoniale piü breve davanti al Vescovo (eff. CIC, can. 1683n) bisogna vedere ehe Pordinazione episcopale comporta una parte­­cipazione speciale anche nella funzione di Cristo pastore. Eppure, il Vescovo deve seguire le norme materiali e processuali prescritte nel diritto. Non si trat­­ta, quindi, di una decisione arbitraria. La sensibilitä pastorale nei confronti degli interessati consiste, in special modo, nella sollecitudine di procedere se­­condo le norme del diritto. Il comune consenso déllé parti che si richiede per un tale giudizio non significa che si tratta di un divorzio di comune accordo, perché la base giuridica della dichiarazione della nullitá del matrimonio non é, neanche in questo caso, la volontá déllé parti, ma la presenza di un capo di nullitá ehe rendeva invalido il matrimonio sin dall’inizio. In linea di massima é estremamente difficile decidere in questo modo nelle cause dove la veritá dei fatti si chiarisce attraverso esperti medici ed altri. Cosi, nella nostra prassi questo processo piu breve davanti al Vescovo si poteva applicare finora soltan­­to in pochi casi di simulazione, la quale é stata confessata dalia parte simulan­te e confennata dali’altra parte e dalle circostanze.20 Riguardo il diritto penale é generalmente noto che Papa Francesco ha rinno­­vato l’intero Libro VI del Codice di Diritto Canonico che porta il titolo: Le sanzioni penali nella Chiesa.21 E una domanda attuale circa il diritto penale di come far fünzionare un sistema giuridico penale sovrano della Chiesa in un ambiente dove il diritto statale lascia solo uno spazio limitato per questa atti­­vitá. Per dame un esempio il nuovo can. 1398, al § 1, al 2° e 3° si occupa di preparazione e divulgazione di immagini pomografiche di minori “con qualun­­que strumento”. Se si tratta di crimini commessi con l’uso di internet, nella maggioranza dei casi, giä l’indagine e la prova oltrepassano i limiti di compe­­tenza riconosciuti da parte dello Stato, per cui risulta necessaria una stretta collaborazione con le autoritá statali. Rispetto alia procedura penale, nei Paesi latini deli’occidente europeo, gli autori spesso cercano di far preferire il processo giudiziale rispetto a quello amministrativo. Il pensiero che sta dietro, che si suppone, é una maggior ga-19 Cfr. Erdő, P., Osservazioni sulla nuova regolamentazione dei processo matrimoniale, in Perio­dica 105 (2016) 655-660 = Erdő, P., Il Diritto Canonico tra salvezza e realtä sociale, 752-756. 20 Ibid. 735-752. 21 La promulgazione del nuovo testo si trova nella Costituzione Apostolica, Pascite gregem Dei, del 23 maggio 2021.

Next

/
Oldalképek
Tartalom