Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

SFIDE ODlERNE AL SERVIZIO DELL’AUTORITA NELLA VITA RELIGIOSA...97 Perciö, “tutti coloro, sia chierici sia laici (compresi i religiosi e le religiose), che a titolo legittimo hanno parte nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto” (can. 1282; GB;35 BD 15, 51, 67). In secondo luogo, poiché “tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia" (can. 1284 §1),36 “devono garantire con giuramento (...) di svolgere onestamente e fedel­­mente le funzioni amministrative” (cann. 1283,1°, 1279 §1, 1284 §2): redigere ogni anno il preventivo déllé entrate e déllé uscite (can. 1284 §3); presentare ogni anno il rendiconto déllé entrate e déllé spese (cann. 636 §2, 1278, 1287); rispettare i limiti e le modalitá deH’ordinaria amministrazione (cann. 638 §1, 1281 §§1 2, 1285); solo con i dovuti permessi, consensi o licenze,37 compiere 1’amministrazione straordinaria38 o l’alienazione39 valida dei beni (cann. 638, 639, 1277, 1281 §§1-2, 1291-1293); e osservare le leggi civili relative al lavo­­ro e alia vita sociale, alia proprietá, ágii investimenti e ai danni, ai contratti amministratori o economi (cann. 1281-1289) negli Istituti religiosi o nelle province o nelle case (can. 636). 35 Cf. C. pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, Litt. Cire. Linee orientative per Ia gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Societá di vita apostolica (2 aug. 2014) [= GB\. 36 “Nessuno é padrone assoluto dei beni: e un amministratore dei beni (...) E ogni bene sottratto alia logica della Provvidenza di Dio é tradito, é tradito nel suo senso piü profondo”. Francesco, Aud. gen. Continuando la spiegazione (7 nov. 2018). 37 “La licenza (...) non é un atto di dominio patrimoniale, bensi di potestá amministrativa mirante a garantire il buon utilizzo dei beni delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa” (Nota 12). Dunque, la licenza dei superiori é solo un atto di controllo amministrativo della validitá o della legittimitä degli atti posti dalia persona giuridica. Percio, il permesso o 1’autorizzazione non comportano alcuna implicazione finanziaria dell’autoritá che li conferisce, poiché la transazione finanziaria é l’atto della persona giuridica e quindi la responsabilitá economica é della persona giuridica stessa (BD 57). Cf. Area Giuridica - Conferenza Italiana Superiori Maggiori (ed.), Atti contrari al voto di poverta e illeciti di carattere amministrativo ed economico, Bo­logna 2017. 10, 17. Stoklosa, M., Le competenze det superiore provinciale di un istituto re­ligioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione, in Prawo Kanoniczne 59 (3/2016) 46-53. 38 Se agisce la persona giuridica (e chi per essa) “con licenza del superiore” (can. 639 §1) o “per mandato del superiore” (can. 639 §2), la persona giuridica ehe agisce validamente “é tenuta a rispondeme in proprio” (can. 639 §§1-2) e chiunque agisce per la persona giuridica “senza al­cuna licenza del superiore”, “é lui stesso, e non la persona giuridica, a doveme rispondere” (can. 639 §3), perché sarebbe venuto meno un “requisito necessario” ad validitatem. Cf. Pudumai Doss, L, Debiti e obbligazioni: La responsabilitá degli Istituti e dei membri (can. 639), in Con­­gregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Societá di vita apostolica: La gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di vita consacrata e delle Societá di vita apostolica. A servizio deli’hu­manum e della missione nella Chiesa, Cittä dei Vaticano 2014. 221-223. 39 Cf. Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Societá di vita apostolica, Lettera Giä da alcuni decenni, ai superiori e alie superiore generali circa la documentazione da sottoporre alia suddetta Congregazione in vista delPottenimento delPautorizzazione per il compimento di alcuni negozi giuridici nell’ambito dell’amministrazione dei beni temporali, 21 dicembre 2004.

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