Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
SFIDE ODI ERNE AL SERVIZIO DELL’AUTORITÄ NELLA VITA RELIGIOSA.93 del superiore (SAO 20, VFC 51), “il diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente é richiesto il consenso oppure il consiglio” dei Consigli (cann. 627, 127). Di conseguenza, “ad ogni Consigliere é richiesta una partecipazione convinta e personale alia vita e alia missione dell’Istituto, partecipazione ehe consente 1’esercizio dei dialogo e dei discemimento, in spirito di sinceritá e di lealtá, cosi da avere costantemente la presenza dei Signore che illumina e guida” {PVN 52). Gli atteggiamenti “spirituali” giusti devono essere mantenuti anche nelle nomine o nelle elezioni dei superiori (can. 625): “I superiori nel conferire uffici e i membri nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e dei diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o da preferenza di persone e, null’altro avendo di mira ehe Dio e il bene dell’istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre nelle elezioni rifuggano dal procurare in qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente” (can. 626). Nel processo elettorale, gli istituti sono chiamati ad evitare “la modalitá di consultazioni informali preliminari”, ehe potrebbero solo provocare “la formazione di maggioranze precostituite” o spesso diventare un breve “passo verso una scontata postulazione”19 {PVN 51). Percio, solo un discemimento carismatico centrato su Dio,20 ehe eviti i calcoli e le manipolazioni umane, puő essere fecondo nel conferimento dell’ufficio dei superiori. Inoltre, i superiori siano costituiti solo per un periodo di tempo certo e adeguato, secondo la natura e le necessitá dell’Istituto (can. 624 §1). Dunque, il mandato dei superiori non deve essere prolungato indebitamente seguendo questa normatíva canonica: “Il diritto proprio provveda con norme adatte ehe i superiori costituiti a tempo determinato non rimangano troppo a hingo senza interruzione in uffici di govemo” (can. 624 §2). Percio, si raccomanda vivamente a “provvedere con apposite norme generali (nel diritto proprio), ad attenuare gli effetti di media e lunga durata della diffusa prassi di cooptazione ai moli di responsabilitä di membri dei precedenti govemi generali. Normative in altri termini ehe impediscano il mantenimento déllé cariche öltre le scaden-19 “In questi anni si é costatato una certa tendenza al ricorso alia postulazione. L’Istituto é regolato dai canoni 180-183 dei Codice di Diritto Canonico. Ad essa ci si orienta in quei casi in cui si frappone qualche impedimento all’elezione canonica della medesima persona o nei casi di deroga da requisiti personali inerenti al ruolo determinati nel diritto universale o proprio, quali ad esempio: l’etá, gli anni di professione (can. 623), o di relativa incompatibilitá di ruolo (can. 152). Il caso piú frequente é 1’impedimento ad una nuova elezione (o riconferma) del Superiore generale o della Superiora generale dopo il compimento della durata dei mandati previsti dalle Costituzioni” (PVN 51). 20 “Non sono in gioco solo la correttezza di procedure e 1’intelligente docilitá alie scelte di metodo, ma si tratta di far luce quanto piú é possibile sulla volontä di Cristo per il cammino della comunitá - serive la Regola di Taizé - in uno spirito di ricerca purificato dal solo desiderio di discernere il disegno di Dio” (PVN 49).