Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

IL DIRITTO CANONICO TRA SALVEZZA E REALTÄ SOCIALE 237 V. LA NATURA SALVIFICA DELLA ChIESA II Concilio Vaticano II non ha fatto una dichiarazione esplicita sulla questione della relazione tra ecclesiologia e diritto canonico. Tuttavia, il contributo dei Vaticano II é essenziale per due motivi ehe spiegano comunque perché la ca­­nonistica dei dopo Concilio, di cui il cardinale é un autorevole rappresentante, é cambiata del tutto. In primo luogo, ha collegato Linsegnamento dei diritto canonico all’ecclesiologia. Nell’Optatam totius si legge: “(■■■) nelLesposizio­­ne dei diritto canonico e della storia ecclesiastica, si fara riferimento al miste­­ro della Chiesa, in armonia con la Costituzione dogmatica De Ecclesia pro­mulgata da questo Concilio”6. In secondo luogo, la descrizione conciliare della Chiesa andava öltre la concezione dello his publicum ecclesiasticum e il suo principio di separazione tra ecclesiologia e diritto canonico. La Chiesa é una societá sui generis con fondamenti spirituali, descritta nella costituzione dogmatica Lumen gentium: “Questa societá gerarchicamente organizzata da una parte e il corpo mistico dali’altra, 1’insieme visibile ágii occhi e la comunita spirituale, la Chiesa ter­rena e la Chiesa arricchita di beni celesti, non sono da considerare come due cose, ma piuttosto come una sola realtä complessa, composta da un doppio elemento umano e divino”7. Una tale affermazione avvicina 1’ecclesiologia e il diritto canonico metten­­doli a confronto con 1’oggetto unico della loro attivitä, di cui descrive la fonte cristologica. Riconosce il posto dell’aspetto sociale ecclesiale a cui é legata un’organizzazione specifica. La sua ragion d’essere non é la semplice necessi­­tá di essere organizzata (ubi societas ibi ius) ma di essere la configurazione della natura umana e divina deH’organismo in cui lo Spirito Santo agisce per vivificarlo e farlo crescere. Collega Lecclesiologia e il diritto canonico rifiu­­tando la concezione di quest’ultimo come evolvente solo in ambito giuridico, ehe considerava Lecclesiologia come una scienza metagiuridica. Questo supe­ra il rischio di una distorsione tra ciö ehe Lecclesiologia direbbe sulLessere profondo della Chiesa e ciö ehe il diritto canonico deciderebbe perché é una comunitá di uomini chiamata ad organizzarsi. VI. La FINALITÄ DELLA CHIESA A questa prospettiva dottrinale sulla natura della Chiesa si aggiunge una rifles­­sione sulla finalitá della Chiesa, che ha anche un impatto sui diritto canonico e la sua relazione con Lecclesiologia, valorizzando, e questo é un aspetto che 6 Optatam totius, 16. 7 Lumen gentium, 8.

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