Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Presentazione del volume
IL DIRITTO CANONICO TRA SALVEZZA E REALTA SOCIALE 235 secoli precedenti, la designazione della Chiesa come Ecclesia societas iuridice perfecta - espressione sociopolitica applicata alio Stato sovrano e libero - era servita ai canonisti come riferimento concettuale per costruire un edificio sociale proprio ehe affermasse la sua originalitä3. Questa designazione aveva uno scopo apologetico di protezione. Era necessario evitare ehe la Chiesa cattolica fosse assimilata a una societá, la cui organizzazione si basava sui concetto giuridico di libertá e autonómia degli individui. Nello stesso tempo, si doveva rispondere alle tesi protestanti ehe negavano le sue radici divine e 1’obbligo dei fedeli, per acquisire la salvezza, di sottomettersi alia giurisdizione dei ministri ordinati nell’ordine magisterial e governativo e a quella della grazia acquisita attraverso i sacramenti. III. Ius PUBLICUM ECCLESIASTICUM La Chiesa ha dovuto affermare un diritto innato (ius nativum) e libero di organizzarsi di fronte agli Stati (libertas Ecclesiae) ehe volevano imporle un ordine interno per governarsi, un modo di organizzare le relazioni tra le persone, in particolare la concezione di un ordinamento fondato sui principio di protezione e di valorizzazione della sovranitá e dell’autonómia delle persone. Essa rivendicava il diritto di agire come una societá organizzata secondo i propri principi4. Potendo contestualmente fomire ex ipsa ordinatione divina tutti i mezzi di salvezza per i suoi membri attraverso coloro ehe avevano il compito di amministrare 1'intera societá costituita. A causa dell’importanza dei quadro sociopolitico delle discussioni, la dottrina de\YEcclesia societas iuridice perfecta ha accentuate in modo tutto particolare gli aspetti giuridici dell’organizzazione ecclesiastica, in modo tutto speciale il carattere gerarchico della sua costituzione, quindi i due aspetti della mediazione sacramentale e della giurisdizione, facendo dei diritto canonico un vero e proprio ius publicum ecclesiasticum, non imposto dallo Stato, come nei Paesi protestanti dove 1’organizzazione delle chiese era il frutto delle ‘scelte’ dei diversi govemi e dei membri delle varie comunitá ecclesiali, ma propria della Chiesa cattolica. Accenno a questo per spiegare il motivo dei perché il diritto canonico ha assorbito, svuotato e soffocato il discorso ecclesiologico. La sua forza ha accantonato il pensiero tradizionale ecclesiologico ehe la Chiesa aveva sviluppato sulla propria natura. Di fatto, 1’ecclesiologia ha avuto 3 Minnerath, R., Le droit de I 'Eglise ä Ia liberti. Du Syllabus d Vatican II (Beauchesne, Le point théologique, 39), Paris 1982.207. Cf. de Valicourt, E., La sociitiparfaite. Un nouveau regard, in L ’annie canonique 58 (2016) 379-396. 4 de La Hera, A. - Munier, Ch., Le droit public ä travers ses definitions, in Revue de droit canonique 14 (1964) 32-63.