Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
202 FILIPPO IANNONE, O.CARM. Trattando del vicario parrocchiale é utile ricordare ehe secondo il can. 545 §2 egli puö essere nominato anche per svolgere un ministero specifico (ad es. la pastorale giovanile) in piii parrocchie contemporaneamente. Questa configurazione dell’uificio del vicario parrocchiale puö diventare assai utile per promuovere forme di collaborazione organica tra piü parrocchie, quali quelle ehe si stabiliscono nelle unita pastorali34. II secondo schema é stato introdotto dal Codice del 1983 e prevede l’affidamento in solido di una o piü parrocchie a un gruppo di sacerdoti (can. 517 § 1 )35. La corresponsabilitá é in questo caso piena, perché dal punto di vista giuridico vi é un rapporto paritario. Tutti i sacerdoti sono ugualmente responsabili di tutta la cura pastorale e decidono insieme su un piano di paritá l’indirizzo pastorale e la suddivisione dei compiti. Viene garantito, perö, anche un riferimento personale attraverso la figura del moderatore, che deve assicurare l’esecuzione di quanto deciso insieme e la rappresentanza albesterno, sia verso il vescovo ehe in ambito civile (il moderatore é il legale rappresentante della o delle parrocchia/e). Anche questo schema cerca di comporre la responsabilitá ultima di uno solo con la corresponsabilitá tra piü soggetti. A differenza dello schema tradizionale parroco/vicario, ehe nella condivisione delle responsabilitá pastorali sottolinea la distinzione delle competenze giuridiche, nell’affidamento in solido viene privilegiata una posizione giuridica di paritá tra i sacerdoti membri del gruppo. Esercitare il ministero di parroco in solido presuppone da parte dei sacerdoti del gruppo la capacitá di attuare un effettivo discemimento comunitario per arrivare a decisioni condivise e la disponibilitá ad essere sempre pienamente responsabili di tutta la cura pastorale, pur nella distinzione operativa dei compiti. Ciö comporta l’esercizio della fratemitá sacerdotale e, sia pure in forme diversificate, della vita comune36. Perché questa forma di affidamento delfufficio di parroco possa dare frutto é necessario promuovere le condizioni spirituali ed esistenziali per una eífettiva “solidarietá” nella cura pastorale: questo sembra pure l’antidoto piü adeguato al pericolo, insito nell’affidamento in solido, della perdita di quel carattere di paternitá rerá prudentemente tutte le circostanze della persona e dei luogo, come ad esempio la presenza di motivi di salute o disciplinari, la scarsitá di sacerdoti, il bene della comunitä parrocchiale, e altri elementi di tal genere, e accetterá la rinuncia in presenza di una causa giusta e proporzionata. Diversamente, se le condizioni personali del sacerdote lo permettono e l’opportunitá pastorale lo consiglia, il Vescovo consideri la possibilitá di lasciarlo nell’ufficio di parroco, magari affiancandogli un aiuto e preparando la successione. Inoltre, «secondo i casi, il Vescovo puö affidare una parrocchia piü piccola e meno impegnativa ad un parroco che ha rinunciato», o comunque gli assegni un altro incarico pastorale adeguato alle sue concrete possibilitá, invitando il sacerdote a comprendere, se ce ne fosse bisogno, che in nessun caso dovrá sentirsi “retrocesso” o “punito” per un trasferimento di tal genere”. 34 Cfr. n. 78. 35 Vedi Iannone, F., Sulla figura della parrocchia ajfidata in solidum a piü sacerdoti, in Asprenas 39(1992) 56-66. 36 Cfr. cann. 280 e 550 §2.