Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

202 FILIPPO IANNONE, O.CARM. Trattando del vicario parrocchiale é utile ricordare ehe secondo il can. 545 §2 egli puö essere nominato anche per svolgere un ministero specifico (ad es. la pastorale giovanile) in piii parrocchie contemporaneamente. Questa con­­figurazione dell’uificio del vicario parrocchiale puö diventare assai utile per promuovere forme di collaborazione organica tra piü parrocchie, quali quelle ehe si stabiliscono nelle unita pastorali34. II secondo schema é stato introdotto dal Codice del 1983 e prevede l’affida­­mento in solido di una o piü parrocchie a un gruppo di sacerdoti (can. 517 § 1 )35. La corresponsabilitá é in questo caso piena, perché dal punto di vista giuridico vi é un rapporto paritario. Tutti i sacerdoti sono ugualmente respon­­sabili di tutta la cura pastorale e decidono insieme su un piano di paritá l’indi­­rizzo pastorale e la suddivisione dei compiti. Viene garantito, perö, anche un riferimento personale attraverso la figura del moderatore, che deve assicurare l’esecuzione di quanto deciso insieme e la rappresentanza albesterno, sia ver­so il vescovo ehe in ambito civile (il moderatore é il legale rappresentante della o delle parrocchia/e). Anche questo schema cerca di comporre la respon­­sabilitá ultima di uno solo con la corresponsabilitá tra piü soggetti. A differen­­za dello schema tradizionale parroco/vicario, ehe nella condivisione delle re­­sponsabilitá pastorali sottolinea la distinzione delle competenze giuridiche, nell’affidamento in solido viene privilegiata una posizione giuridica di paritá tra i sacerdoti membri del gruppo. Esercitare il ministero di parroco in solido presuppone da parte dei sacerdoti del gruppo la capacitá di attuare un effettivo discemimento comunitario per arrivare a decisioni condivise e la disponibilitá ad essere sempre pienamente responsabili di tutta la cura pastorale, pur nella distinzione operativa dei compiti. Ciö comporta l’esercizio della fratemitá sa­cerdotale e, sia pure in forme diversificate, della vita comune36. Perché questa forma di affidamento delfufficio di parroco possa dare frutto é necessario pro­muovere le condizioni spirituali ed esistenziali per una eífettiva “solidarietá” nella cura pastorale: questo sembra pure l’antidoto piü adeguato al pericolo, insito nell’affidamento in solido, della perdita di quel carattere di paternitá rerá prudentemente tutte le circostanze della persona e dei luogo, come ad esempio la presenza di motivi di salute o disciplinari, la scarsitá di sacerdoti, il bene della comunitä parrocchiale, e altri elementi di tal genere, e accetterá la rinuncia in presenza di una causa giusta e proporzio­­nata. Diversamente, se le condizioni personali del sacerdote lo permettono e l’opportunitá pa­storale lo consiglia, il Vescovo consideri la possibilitá di lasciarlo nell’ufficio di parroco, maga­­ri affiancandogli un aiuto e preparando la successione. Inoltre, «secondo i casi, il Vescovo puö affidare una parrocchia piü piccola e meno impegnativa ad un parroco che ha rinunciato», o comunque gli assegni un altro incarico pastorale adeguato alle sue concrete possibilitá, invi­tando il sacerdote a comprendere, se ce ne fosse bisogno, che in nessun caso dovrá sentirsi “retrocesso” o “punito” per un trasferimento di tal genere”. 34 Cfr. n. 78. 35 Vedi Iannone, F., Sulla figura della parrocchia ajfidata in solidum a piü sacerdoti, in Asprenas 39(1992) 56-66. 36 Cfr. cann. 280 e 550 §2.

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