Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
SFIDE ODIERNE AL SERVIZIO DELL’AUTORITÄ NELLA VITA RELIGIOSA... 113 dimissione facoltativa (can. 696);78 ed espulsione immediata (can. 703).79 Dunque, secondo l’atto delittuoso dei religioso e della sua gravitá, un’azione appropriata deve essere intrapresa dal superiore religioso (cann. 694-703). In questi casi (o “cause” di dimissione), quando il religioso devia gravemente dal vivere la propria consacrazione o arreca danno ad altri o all’istituto stesso, il superiore o l’autoritá competente “sara attenta a non abdicare alie proprie responsabilitá, magari per amore dei quieto vivere o per paura di urtare la suscettibilitä di qualcuno” (SAO 20f). Conciliando fermezza e pazienza e “superando la tentazione di essere sorda e muta”, l’autoritá competente deve avere il coraggio di “prendere decisioni chiare e, talvolta, sgradite” (SAO 20f). Percio, devono sapere ehe “se occorre comprensione verso le coipe dei singoli, é anche necessario avere un rigoroso senso di responsabilitá e caritá verso coloro che eventualmente sono stati danneggiati dal comportamento scorretto di qualche persona consacrata”. Dunque, “la comprensione verso il confratello non puö escludere la giustizia, specie nei confronti di persone indifese e vittime di abusi” (SAO 25e). Cosi, dopo aver provato le “vie debate dalia sollecitudine pastorale” (can. 1341), come la correzione fraterna (can. 1341), 1’ammonizione (cann. 697, 1339 §1, §3, 1341), la riprensione (cann. 1339 § §2-3, 1341), o le penitenze (can. 1340), per “ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, 1’emendamento dei reo” (can. 1341), il superiore non deve esitare ad avviare il processo appropriato per la dimissione dei religioso dall’istituto (cann. 694, 695 §2, 697, 699). I superiori agiscano prontamente quando si tratta dei “delicta graviora”, specialmente quelli riservati alia Congregazione per la dottrina della fede,80 se commessi dai religiosi chierici: delitti contro la fede (Nonne art. 2);81 delitti contro 1’Eucaristia (Norme art. 3);82 delitti contro il sacramento della ricon-78 Le cause della dimissione facoltativa o le cause per le quali il superiore puo iniziare il processo di dimissione (can. 696 §1) devono essere cause “gravi, esteme, imputabili e comprovate giuridicamente”, come “la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alie legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole dei religioso; 1’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; 1’adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; 1’assenza illegittima, di cui nel can. 665, §2, protratta per sei mesi” (can. 696 §1). 79 Dopo Vespulsione immediata (can. 703) per cause che possano provocare “grave scandalo estemo” o “gravissimo danno imminente per 1’istituto”, il superiore deve iniziare un adeguato processo di dimissione. 80 Cf. C. Doctrina Fidei, Modifiche introdotte nelle “Normae de gravioribus delictis", Norme sostanziali e procedurali (15 iul. 2010) [= Norme]. 81 “I delitti contro la fede (...) sono 1’eresia, 1’apostasia e lo scisma” (Norme art. 2; cann. 751, 1364). 82 “I delitti piu gravi contro la santitá dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono” (Norme art. 3): l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione déllé specie consacrate (can. 1367); l’attentata azione liturgica dei Sacrificio eucaristico (can. 1378 §2,1°); la simulazione